Sentenza del 12/05/2017 n. 11867 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG e sanzioni relativo al periodo d’imposta 2000, fondato su un PVC della Guardia di Finanza dell’11 giugno 2001. L’Ufficio contestava ricavi non dichiarati da vendite immobiliari, sostenendo che i prezzi effettivi fossero superiori a quelli contabilizzati. Le indagini avevano rilevato movimenti bancari anomali, anche su conti intestati a terzi ritenuti privi di autonoma capacità economica, e operazioni collegate agli acquirenti. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’accertamento, ritenendo non provati maggiori pagamenti e valorizzando la libertà di determinazione del prezzo, la dedotta esigenza di liquidità e le contestazioni sulle superfici e sui coefficienti utilizzati. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, da un lato, l’omessa motivazione sugli elementi presuntivi e, dall’altro, la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla presunzione di maggiori ricavi.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della società di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, poiché l’accertamento si fondava sul PVC, ampiamente trascritto nel ricorso. Ha accolto il primo motivo: la CTR non aveva esaminato gli elementi presuntivi dell’Ufficio, né spiegato perché li ritenesse irrilevanti, e aveva motivato in modo assertivo, senza confrontarli complessivamente e singolarmente con le difese della contribuente. Ha inoltre ricordato che anche una perizia di parte può fondare la decisione, ma il giudice deve spiegare perché la ritenga corretta e convincente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza decisione nel merito sulla violazione delle norme invocate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Si tratta quindi di una vittoria processuale dell’Agenzia, non di una conferma definitiva della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la CTR non esamina alcuno degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione, e non spiega le ragioni del rigetto, se non in modo assertivo, senza illustrare perchè ne abbia escluso la rilevanza
La decisione deve esaminare i fatti controversi e decisivi e rendere comprensibile il percorso che conduce a escludere la rilevanza delle prove o degli indizi dedotti. Un rigetto assertivo, privo di confronto con gli elementi decisivi, integra un vizio motivazionale.
È la disposizione richiamata per la memoria depositata dalla società nel giudizio di cassazione; nel testo non è interpretata né applicata per decidere una questione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l’accertamento si fonda su una pluralità di indizi collegati tra loro, il giudice deve valutarli sia nel loro insieme sia singolarmente e spiegare perché li ritenga insufficienti o irrilevanti; non basta negare genericamente la prova dei maggiori ricavi.
- La libertà delle parti di determinare il prezzo e la possibile vendita a un importo inferiore al valore di mercato non esauriscono l’esame probatorio: vanno confrontate con gli altri elementi concreti dell’accertamento, inclusi movimenti bancari e documentazione extracontabile.
- Una perizia di parte può essere utilizzata come fonte di convincimento anche nel processo tributario, ma il giudice deve motivare in modo specifico perché ne condivide i dati e le conclusioni.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide definitivamente se l’accertamento fiscale sia fondato: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove e motivare compiutamente, e la questione sostanziale può restare aperta.
Testo integrale
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