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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 5461 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - ACCERTAMENTO - Metodo sintetico - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 600/1973. Il contribuente contestava l'interpretazione secondo cui, per superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato rispetto agli acquisti o agli incrementi patrimoniali, avrebbe dovuto dimostrare in modo analitico l'impiego delle somme esenti o soggette a tassazione separata. La Corte ha chiarito che è sufficiente provare l'esistenza di tali redditi, così da dimostrare che il reddito dichiarato non era l'unica fonte disponibile e poteva quindi giustificare gli incrementi patrimoniali.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata accolta sul punto interpretativo: l'art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973 non impone la prova dettagliata del collegamento tra ciascuna somma e ciascun acquisto o incremento patrimoniale. È sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata idonei, in astratto, a giustificare gli incrementi e a superare la presunzione dell'Amministrazione finanziaria. Il principio è conforme a Cass. n. 6396/2014.

Norme richiamate

  • Art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973

    non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento

    Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente deve vincere la presunzione secondo cui il reddito dichiarato non era sufficiente a sostenere gli acquisti o gli incrementi patrimoniali. Non è invece necessario dimostrare analiticamente la destinazione di ogni somma alle singole spese.

  • Cassazione n. 6396/2014

    Il principio richiamato conferma che, per giustificare gli incrementi patrimoniali, è sufficiente provare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, senza ulteriore dimostrazione dell'effettivo impiego puntuale di tali redditi.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la ricostruzione analitica dei flussi finanziari relativi a ogni singolo acquisto o investimento.
  • È normalmente sufficiente dimostrare l'esistenza, la disponibilità e l'entità di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, purché siano astrattamente idonei a spiegare gli incrementi patrimoniali contestati.
  • La prova deve comunque essere concreta e documentata: la mera allegazione dell'esistenza di somme o redditi non dimostrati può non bastare a superare la presunzione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può pretendere automaticamente dal contribuente la prova di una specifica destinazione di ogni somma, se la disponibilità di redditi ulteriori è stata adeguatamente provata.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'idoneità complessiva delle risorse dimostrate a giustificare il tenore di vita o gli incrementi patrimoniali, anche senza un rapporto contabile puntuale tra ogni entrata e ogni uscita.

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