Cassazione Penale, Sentenza n. 2060/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 73, comma 7, DPR 309/90). Il ricorrente deduceva che le sue dichiarazioni, rese dopo l'arresto in flagranza del 18 febbraio 2020, avevano fornito il nominativo (seppure impreciso) e l'utenza cellulare del soggetto fuggito (Okoh Kelvin) e che tali indicazioni avevano poi consentito sviluppi investigativi (esame tabulati, fonti confidenziali, intercettazioni) che portarono all'identificazione e alla custodia cautelare di Kelvin. Si contestava la decisione del primo giudice e della Corte di appello che avevano escluso l'applicabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 7 sulla base della presunta inutilità della collaborazione (per il nome non perfetto e perché la utenza non risultava più in uso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della corte territoriale per mancato ed organico esame di tutti gli elementi che avrebbero potuto dimostrare la concreta utilità della collaborazione del ricorrente ai fini dell'identificazione e dell'azione investigativa su Okoh Kelvin. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR 309/90 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
volta ad "evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"
La norma configura una circostanza attenuante speciale per la collaborazione dell'imputato quando questa abbia efficacemente contribuito a impedire ulteriori sviluppi dell'attività delittuosa o abbia concretamente agevolato l'azione investigativa (ad es. identificazione di coindagati, individuazione di acquirenti, acquisizione di tabulati/risorse). La Corte ha ritenuto che occorra un esame complessivo e non limitato a profili formali (imprecisione del nome, cessazione d'uso di un numero) per valutare l'effettiva utilità della collaborazione.
Massime di principio
- La valutazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 DPR 309/90 richiede un esame complessivo degli elementi prodotti: non è sufficiente rigettarla per mere imprecisioni formali (nome non esatto, utenza non più in uso) se tali indicazioni hanno comunque provocato sviluppi investigativi utili.
- Se una dichiarazione fornisce elementi che consentono acquisizioni concrete (esame tabulati, individuazione di acquirenti, intercettazioni, ordinanze cautelari su terzi) deve essere valutata come collaborazione idonea a ridurre la responsabilità, anche se il contributo non è perfetto o immediatamente riscontrabile.
- Il giudice deve accertare il nesso causale tra la rivelazione del collaborante e gli esiti investigativi: la mera coincidenza temporale non basta, ma prove di sviluppi investigativi riconducibili alla rivelazione rafforzano l'applicabilità dell'attenuante.
- La perdita di reperibilità di un numero di telefono dopo l'arresto non esclude in radice la rilevanza della segnalazione se dall'utenza o dal nominativo sono scaturiti accertamenti (tabulati, segnalazioni confidenziali, riconoscimenti di acquirenti).
- L'onere motivazionale del giudice impone la valutazione organica e comparativa di tutte le prove e degli elementi investigativi correlati alla collaborazione: decisioni sommarrie o fondate solo su elementi formali possono essere annullate in Cassazione.
- Se la collaborazione risulta strumentale o mendace (es. accuse false per scaricare responsabilità), la valutazione negativa resta legittima: pertanto va comunque esaminata la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni con le altre evidenze.
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