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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27872/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza del 07/11/2024 con cui era stato rigettato il ricorso contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 671 c.p.p.; il ricorrente denunciava nullità/inefficacia del provvedimento per: errata indicazione del nome del difensore ("Massimo" invece di "Alberto" Pellizzari), mancanza della sottoscrizione del consigliere relatore e assenza dell'attestazione di deposito da parte della Cancelleria, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e impedimento del computo dei termini per adire la Corte EDU.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era regolarmente sottoscritta dal Presidente e dal consigliere estensore e recava l'attestazione di deposito della Cancelleria; tuttavia ha disposto la correzione dell'errore materiale nell'epigrafe sostituendo "Massimo" con "Alberto" Pellizzari. Sono state impartite le annotazioni di rito alla Cancelleria e non è stata disposta la condanna ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata come base del ricorso straordinario; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e manifestamente infondato rispetto alle censure sollevate.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimento all'istanza originaria che era stata rigettata in sede di appello e il cui rigetto è stato oggetto del precedente giudizio di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sanzionatoria per ricorsi manifestamente infondati; la Corte, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha escluso la condanna del ricorrente ex art. 616.

Massime di principio

  • Gli errori meramente materiali nell'epigrafe della sentenza (es. nome del difensore) possono essere corretti d'ufficio e non comportano automaticamente la nullità del provvedimento.
  • La mancata produzione di una copia della sentenza priva degli elementi formali (sottoscrizione/attestazione) che si assume mancanti impedisce di fondare l'impugnazione su tali carenze: occorre provare il difetto sul documento ufficiale.
  • Le attestazioni di deposito e le sottoscrizioni sono elementi essenziali per fissare termini di impugnazione e per l'esercizio dei rimedi sovranazionali; tuttavia la Corte verifica la documentazione ufficiale presente in fascicolo prima di accogliere censure su tali vizi.
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è scrutinato per manifesta fondatezza: censure formali prive di riscontro documentale portano all'inammissibilità.
  • La correzione di un errore materiale, se eseguita, elimina la pretesa lesione del diritto di difesa connessa a quell'errore e non giustifica automaticamente ulteriori rimedi.

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