Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Con l’ordinanza n. 5898/2026, depositata il 16 marzo 2026, la Cassazione aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condannato quest’ultima a rifondere le spese al controricorrente. Nel controricorso era stata ritualmente chiesta la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ma il dispositivo aveva omesso tale statuizione. Il controricorrente ha quindi presentato istanza di correzione per ottenere l’inserimento della distrazione. La Corte ha esaminato l’istanza nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza, qualificando l’omissione della pronuncia sulla distrazione come errore materiale, e non concettuale o di giudizio, emendabile con il procedimento di correzione. Ha disposto di integrare il dispositivo dell’ordinanza n. 5898/2026, aggiungendo, dopo le parole «compensi e accessori di legge», la formula «da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario». L’ordinanza originaria, che aveva respinto il ricorso dell’Agenzia e disposto la rifusione delle spese, resta ferma quanto al resto. Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.; il testo non reca una distinta statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    l’istanza di distrazione era stata ritualmente formulata nelle conclusioni del controricorso

    La Corte riconosce che la richiesta di distrazione era stata ritualmente proposta e dispone che il dispositivo sia integrato attribuendo le spese al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata quale base degli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata quale base degli adempimenti di cancelleria relativi al provvedimento corretto.

Massime di principio

  • L’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese, quando la relativa istanza sia stata ritualmente formulata, costituisce errore materiale e non errore concettuale o di giudizio, ed è emendabile mediante il procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.