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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28817/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale per il riesame di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione promossa contro l'ordinanza del G.I.P. del 31/05/2022 relativa alla indicazione delle opere sulle quali mantenere il vincolo derivante da sequestro. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio) e contestava la valutazione sulla carenza di interesse all'impugnazione, sostenendo che l'interesse persisteva perché il sequestro era stato impugnato per motivi diversi da quelli che avevano determinato la revoca e perché il provvedimento di revoca era stato impugnato dal pubblico ministero.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso il 27/04/2023 per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del respingimento dell'appello del pubblico ministero contro la revoca del sequestro, divenuto definitivo. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse e, rilevando che la carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, ha escluso la condanna al versamento di somme in favore della Cassa per le ammende e l'addebito delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La nullità dedotta dal ricorrente (per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio) è stata prospettata ma il giudizio si è risolto sulla sopravvenuta carenza di interesse e sulla rinuncia; dunque l'eventuale vizio procedurale non ha avuto esito utile a causa dell'estinzione dell'interesse all'impugnazione.

  • principio giurisprudenziale sulla sopravvenuta carenza di interesse

    richiamate Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997

    Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non consegue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento in favore della Cassa per le ammende, trattandosi di situazione non riconducibile a soccombenza.

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento di impugnazione, il provvedimento impugnato perde di efficacia per revoca ed esecuzione, l'impugnazione può risultare priva di interesse e essere dichiarata inammissibile o improcedibile.
  • La rinuncia formale del ricorrente motivata da sopravvenuta carenza di interesse comporta in genere l'inammissibilità dell'azione, e quando la carenza non è imputabile al ricorrente non devono applicarsi sanzioni economiche o l'addebito delle spese in favore della parte resistente.
  • Le nullità procedurali invocate (es. violazione dell'art. 178 c.p.p.) restano rilevanti solo se l'interesse a farle valere è ancora concreto e attuale; se l'interesse si estingue per cause sopravvenute la questione sostanziale delle nullità può diventare priva di oggetto.
  • La presenza di un appello del pubblico ministero contro la revoca del sequestro può mantenere temporaneamente l'interesse del ricorrente, ma l'esito definitivo di tale appello (se favorevole alla parte resistente) può determinare la fine dell'interesse all'impugnazione originaria.
  • In situazioni analoghe conviene valutare tempestivamente la persistenza dell'interesse impugnatorio e considerare la possibilità di rinuncia se il provvedimento impugnato ha perso efficacia, per evitare spese e rischi inutili.

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