Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31664/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 10675/2022 fosse integrato con le parole "con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Simone Labonia" dopo la liquidazione delle spese. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso che vi fosse luogo a provvedere.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. avverso il dispositivo dell'ordinanza n. 10675/2022, resa nel giudizio originario conclusosi con il rigetto del ricorso dell'Ufficio e la condanna alle spese in favore della parte contribuente. Il difensore della società resistente aveva dichiarato di aver agito quale antistatario e ha chiesto che il capo sulle spese fosse corretto in modo da prevederne la distrazione in suo favore personale. La questione riguarda quindi non il merito della lite tributaria, ma l'adeguamento formale del dispositivo alle risultanze dell'atto difensivo quanto alla distrazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione di errore materiale può essere utilizzata anche per adeguare il capo sulle spese alla qualificazione del difensore come antistatario, quando la modifica sia conseguenza coerente della correzione della decisione principale.

  • Cass. VI, n. 13854/2021

    Richiamata per affermare che la modifica della statuizione sulle spese legali, quale effetto della correzione della decisione principale, è ammissibile in quanto conforme ai principi di celerità e ragionevole durata del processo.

  • Cass. n. 12184 del 2020

    Richiamata per escludere la regolazione delle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale è ammissibile correggere anche il capo sulle spese di lite quando la modifica discenda in modo consequenziale dalla correzione del provvedimento principale.
  • La dichiarazione del difensore di essere antistatario consente di integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in suo favore, ove tale omissione sia frutto di mero errore materiale.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese del subprocedimento, salvo diversa previsione o ragione specifica desumibile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.