Cassazione Penale, Ordinanza n. 13911/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una rapina impropria e aveva ritenuto congruo l'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. Il primo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato da rapina impropria a furto con strappo. Il secondo motivo deduceva vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla disciplina del reato continuato e al trattamento sanzionatorio, contestando la porzione di aumento di pena già individuata in primo grado e confermata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; in particolare ha condiviso la qualificazione del fatto come rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p., valorizzando la violenza esercitata per assicurarsi l'impunità, anche se rivolta a soggetto diverso dalla detentrice della res. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione non illogica, con congrua valutazione della capacità a delinquere dell'imputato e della misura dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
violenza esercitata dal prevenuto al fine di guadagnarsi l'impunità, a nulla rilevando che la stessa sia stata esercitata verso un soggetto diverso dalla detentrice della res
Integra la rapina impropria la violenza usata dall'agente per assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione, anche se la violenza non è diretta contro la persona che deteneva la cosa.
porzione di aumento ex art. 81 cpv, cod. pen. già individuata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla corte territoriale, in ragione della capacità a delinquere dell'imputato
L'aumento di pena per continuazione, se adeguatamente motivato e congruo rispetto alla capacità a delinquere, non è sindacabile in cassazione come vizio motivazionale meramente assertivo.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e disattese nei giudizi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La rapina impropria è configurabile quando l'autore usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione; è irrilevante che la violenza sia rivolta a un soggetto diverso dal detentore della res.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento di pena per continuazione sono inammissibili se tendono a una rivalutazione di merito e la motivazione del giudice di merito è logica, congrua e coerente con la capacità a delinquere dell'imputato.
Come è indicizzato
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