Cassazione Penale, Ordinanza n. 07873/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 luglio 2024. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 234 e 603 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse acquisito la sentenza emessa nei suoi confronti in altro procedimento, documento che la difesa aveva allegato alla memoria conclusiva. La Cassazione rileva che la sentenza era stata prodotta nel giudizio di appello cartolare senza una richiesta di rinnovazione dibattimentale e che la Corte di merito ne aveva motivato la non necessarietà ai fini della decisione. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo che non vi fossero i presupposti per ritenerla. La Corte di appello aveva invece valorizzato la progressione criminosa desunta dalla pluralità di delitti commessi dall'imputato, ritenendo la recidiva espressiva di una pericolosità ingravescente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la sentenza richiamata dalla difesa era inutilizzabile nel giudizio di appello cartolare in assenza di richiesta di rinnovazione dibattimentale ed era comunque stata correttamente ritenuta non necessaria; il secondo perché la motivazione sulla recidiva era congrua, logica e coerente con le risultanze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di acquisire un diverso provvedimento; la Corte esclude la fondatezza della censura in rapporto al giudizio di appello cartolare e alla mancata richiesta di rinnovazione dibattimentale.
invocato per lamentare la mancata rinnovazione/acquisizione della prova documentale; la Corte ritiene corretto il diniego della Corte territoriale e non sindacabile in cassazione perché motivato in modo congruo e non illogico.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che investe la valutazione di non necessità di un documento ai fini della decisione quando la Corte di merito abbia fornito motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- Nel giudizio di appello cartolare la produzione di un documento non consente di per sé la sua acquisizione se non è stata formulata una specifica richiesta di rinnovazione dibattimentale nei modi processualmente previsti.
- La motivazione sulla recidiva è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia argomentato la pericolosità desumendola da una progressione criminosa e da una pluralità di precedenti delitti, senza vizi logici manifesti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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