Cassazione Penale, Ordinanza n. 28079/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato e falso materiale, uniti dalla continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che il calcolo della prescrizione fosse errato: la Corte di legittimità ha però ritenuto corretta l'impostazione secondo cui la richiesta di differimento dell'udienza per consentire l'attivazione della procedura di messa alla prova e la predisposizione del programma trattamentale integra una causa di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., mentre non vanno computati, ai fini della sospensione, i rinvii successivi disposti d'ufficio in attesa dell'elaborazione del programma da parte dell'Uepe, poiché dipendenti da inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato. Ha inoltre dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; sul punto la Corte ha osservato che la censura era inammissibile perché meramente reiterativa di doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato perché il calcolo della sospensione della prescrizione era stato effettuato secondo i principi consolidati: la sospensione conseguente alla richiesta di messa alla prova e al differimento richiesto dalla difesa era corretta, mentre non andava considerato il periodo di rinvii d'ufficio dovuti all'attesa del programma Uepe. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo sull'art. 131-bis c.p. non era consentito in sede di legittimità perché riproduceva pedissequamente motivi già esaminati e respinti in appello. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma, ma la Corte segnala anche che i reati risultavano prescritti solo in epoca successiva alla sentenza di appello.
Norme richiamate
la censura sulla prescrizione è infondata perché il calcolo deve tenere conto delle sospensioni del termine secondo la disciplina codicistica applicabile
la richiesta di differimento dell'udienza per attivare la procedura di messa alla prova e per la predisposizione del programma di trattamento sospende il corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di formale provvedimento
sono richiamati come base procedurale della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova
la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché ripropositiva dei motivi già dedotti e respinti in appello
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini del computo della prescrizione, la richiesta della difesa di rinvio dell'udienza per consentire l'attivazione della messa alla prova e la predisposizione del programma trattamentale determina sospensione del termine ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p., per l'intera durata del rinvio, anche senza un espresso provvedimento formale di sospensione.
- I rinvii successivi disposti d'ufficio in attesa dell'elaborazione del programma da parte dell'Uepe non si computano automaticamente come sospensione della prescrizione quando dipendono da inerzia dell'amministrazione non imputabile all'imputato.
- In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, soprattutto quando la doglianza non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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