Cassazione Penale, Ordinanza n. 04406/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 5 giugno 2025, ha revocato l'affidamento in prova precedentemente concesso a una persona condannata. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso si limita a contestare in modo confutativo e generico la valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di sorveglianza, senza indicare specificamente quali punti della decisione sarebbero errati né quali elementi concreti sorreggerebbero le censure. La doglianza, quindi, non consente di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e confutativi, privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., rispetto a una motivazione dell'ordinanza di revoca ritenuta ampia e logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve dedurre censure su punti determinati della decisione e indicare gli elementi posti a base delle doglianze; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica e confutativa della motivazione impugnata, senza indicare con precisione i punti della decisione censurati e gli elementi specifici a sostegno delle doglianze.
- Il requisito di specificità dei motivi imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. richiede non solo l'indicazione del vizio dedotto, ma anche la concreta esplicitazione delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione ampia e logicamente corretta, il giudizio di legittimità non può essere sollecitato a una nuova valutazione del fatto attraverso censure meramente fattuali o alternative ricostruzioni del materiale probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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