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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43803/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari personali disposte ai sensi dell'art. 718, comma 1, c.p.p. (divieto di espatrio e obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria), con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione ogni dieci giorni. Il ricorso deduceva: (i) mancata motivazione sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga (richiamando artt. 715, comma 2, lett. c), 274, comma 1, lett. b), e 125, comma 2, c.p.p.); (ii) assenza di motivazione circa la non adeguatezza di misure alternative e violazione del principio di gradualità (richiamando artt. 715, comma 2, lett. c), 275, commi 1 e 3-bis, e 125, comma 3, c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che il difensore aveva depositato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 6 ottobre 2023 con la quale le misure cautelari (obbligo di presentazione e divieto di espatrio) erano state revocate. Perciò è venuto meno l'interesse alla decisione in cassazione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 718, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per le misure cautelari personali (divieto di espatrio e obbligo di presentazione) oggetto dell'impugnazione.

  • art. 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede la motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente l'ha invocata per censurare la mancanza di spiegazioni sul pericolo di fuga e sulla non adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Utilizzato dal ricorrente con riferimento agli obblighi di motivazione delle decisioni cautelari; la censura verteva sulla presunta carenza motivazionale rispetto al pericolo di fuga.

  • art. 125, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti di motivazione delle misure cautelari e il principio di gradualità; invocato per contestare la mancata valutazione della non adeguatezza di misure alternative.

  • art. 275, commi 1 e 3-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla possibilità di sostituzione delle misure cautelari; il ricorrente ne deduceva l'omessa considerazione delle alternative meno afflittive.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni; art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso con procedura scritta (assenza di trattazione orale).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezvunnes)

    Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione della Corte di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: non è automaticamente causa di condanna alle spese processuali né di sanzione pecuniaria.
  • Sulle decisioni di rigetto o di conferma di misure cautelari il giudice deve motivare specificamente l'esistenza delle esigenze cautelari (es. pericolo di fuga) e la non adeguatezza di misure meno afflittive, nel rispetto del principio di gradualità; tali profili costituiscono i punti focali di eventuali impugnazioni.
  • Prima di proseguire con un ricorso, il difensore dovrebbe verificare l'esistenza di provvedimenti sopravvenuti (es. revoca delle misure) poiché essi possono rendere il ricorso privo di interesse e inutilmente costoso in termini procedurali.
  • Quando si censurano motivazioni sulle esigenze cautelari, è importante specificare esattamente quale principio di legge (articoli e onere motivazionale) si ritiene violato e fornire elementi che dimostrino la carenza motivazionale concreta, perché la sopravvenuta revoca può impedire l'esame di tali profili sul merito.

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