Cassazione Penale, Sentenza n. 43803/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari personali disposte ai sensi dell'art. 718, comma 1, c.p.p. (divieto di espatrio e obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria), con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione ogni dieci giorni. Il ricorso deduceva: (i) mancata motivazione sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga (richiamando artt. 715, comma 2, lett. c), 274, comma 1, lett. b), e 125, comma 2, c.p.p.); (ii) assenza di motivazione circa la non adeguatezza di misure alternative e violazione del principio di gradualità (richiamando artt. 715, comma 2, lett. c), 275, commi 1 e 3-bis, e 125, comma 3, c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che il difensore aveva depositato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 6 ottobre 2023 con la quale le misure cautelari (obbligo di presentazione e divieto di espatrio) erano state revocate. Perciò è venuto meno l'interesse alla decisione in cassazione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 718, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per le misure cautelari personali (divieto di espatrio e obbligo di presentazione) oggetto dell'impugnazione.
art. 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede la motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente l'ha invocata per censurare la mancanza di spiegazioni sul pericolo di fuga e sulla non adeguatezza di misure meno afflittive.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Utilizzato dal ricorrente con riferimento agli obblighi di motivazione delle decisioni cautelari; la censura verteva sulla presunta carenza motivazionale rispetto al pericolo di fuga.
art. 125, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti di motivazione delle misure cautelari e il principio di gradualità; invocato per contestare la mancata valutazione della non adeguatezza di misure alternative.
art. 275, commi 1 e 3-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla possibilità di sostituzione delle misure cautelari; il ricorrente ne deduceva l'omessa considerazione delle alternative meno afflittive.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni; art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso con procedura scritta (assenza di trattazione orale).
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezvunnes)
Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione della Corte di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: non è automaticamente causa di condanna alle spese processuali né di sanzione pecuniaria.
- Sulle decisioni di rigetto o di conferma di misure cautelari il giudice deve motivare specificamente l'esistenza delle esigenze cautelari (es. pericolo di fuga) e la non adeguatezza di misure meno afflittive, nel rispetto del principio di gradualità; tali profili costituiscono i punti focali di eventuali impugnazioni.
- Prima di proseguire con un ricorso, il difensore dovrebbe verificare l'esistenza di provvedimenti sopravvenuti (es. revoca delle misure) poiché essi possono rendere il ricorso privo di interesse e inutilmente costoso in termini procedurali.
- Quando si censurano motivazioni sulle esigenze cautelari, è importante specificare esattamente quale principio di legge (articoli e onere motivazionale) si ritiene violato e fornire elementi che dimostrino la carenza motivazionale concreta, perché la sopravvenuta revoca può impedire l'esame di tali profili sul merito.
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