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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30126/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva promosso davanti al Tribunale di Napoli un giudizio contro l’istituto di credito chiedendo dichiararsi la nullità di contratti di conto corrente e di finanziamento, la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente dovute. Nel frattempo risultava pendente, davanti al Tribunale di Napoli Nord e poi in appello, una diversa controversia collegata agli stessi rapporti bancari, originata da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme relative a più conti correnti. Il Tribunale di Napoli aveva sospeso il primo giudizio ritenendo sussistente un rapporto di continenza e pregiudizialità con la causa d’appello e applicabile l’art. 337, comma 2, c.p.c. La società ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord conteneva solo statuizioni processuali e che, in ogni caso, la sospensione avrebbe dovuto riguardare il giudizio introdotto successivamente; ha anche contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione facoltativa e richiamato il principio di prevenzione e l’esigenza di ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del regolamento e ha accolto il ricorso. Ha affermato che tra le due controversie esisteva effettivamente una relazione di continenza, ma che il giudice di merito aveva erroneamente applicato l’art. 337, comma 2, c.p.c., perché la sentenza richiamata nel diverso giudizio riguardava soltanto questioni processuali e non una decisione di merito idonea a spiegare autorità sostanziale. In assenza di una pronuncia sul diritto controverso, non era praticabile la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; l’eventuale coordinamento andava piuttosto ricondotto all’art. 295 c.p.c., ma, nel caso di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, la sospensione avrebbe dovuto colpire il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione, cioè quello introdotto successivamente. Poiché il giudizio sospeso era stato instaurato per primo, l’ordinanza è stata annullata quanto alla sospensione disposta. Le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    "quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso procedimento, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata"

    La sospensione è solo facoltativa e presuppone che la sentenza invocata abbia autorità sul diverso giudizio, cioè effetti dichiarativi o costitutivi idonei a incidere sul diritto controverso; non basta una pronuncia meramente processuale.

  • art. 39 c.p.c.

    La disciplina della continenza e della prevenzione non opera tra causa pendente in primo grado e causa pendente in appello; in tale ipotesi il coordinamento processuale va assicurato con altri strumenti.

  • art. 295 c.p.c.

    Nel rapporto di continenza tra giudizi in gradi diversi, la sospensione necessaria è il rimedio per evitare giudicati contrastanti, ma deve colpire il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione, cioè quello introdotto successivamente.

  • art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010

    Richiamato solo per descrivere le questioni processuali decise nella sentenza presupposta; non è base della decisione di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per regolamento di competenza deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo e indicando gli atti e documenti rilevanti.

  • art. 47 c.p.c.

    Non prevede una disciplina differenziata che esoneri il ricorrente dagli oneri di specificazione richiesti dall’art. 366 c.p.c.

Massime di principio

  • La continenza tra cause può ravvisarsi non solo in presenza di identità di titolo e parti con differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando le controversie siano tra loro interdipendenti e dipendano da questioni comuni riferite al medesimo rapporto negoziale.
  • L’art. 337, comma 2, c.p.c. è applicabile solo se la sentenza invocata in altro giudizio abbia una vera autorità sostanziale, ossia se sia idonea a produrre effetti dichiarativi o costitutivi sul diritto controverso; non basta una decisione di rito o su questioni processuali.
  • Quando la pronuncia richiamata in altro giudizio contiene sole statuizioni processuali, non sussiste il presupposto per la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., perché manca un diritto "pronunciato" capace di qualificare diversamente la posizione delle parti.
  • Nel caso di continenza tra giudizi pendenti in gradi diversi, il coordinamento processuale non segue l’art. 39 c.p.c., ma la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; essa deve però operare sul processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione, cioè su quello introdotto successivamente.
  • Nel regolamento di competenza il ricorso deve essere autosufficiente, con puntuale richiamo e riproduzione degli atti rilevanti, altrimenti è esposto a inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneConto corrente bancario e commissioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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