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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03934/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso con altro imputato. Secondo la motivazione dell'ordinanza, i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la responsabilità era stata confermata sulla base di conversazioni intercettate, riprese di videosorveglianza e presenza del ricorrente nell'autovettura del coimputato al momento dell'arresto. Viene inoltre censurata la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma la Corte d'appello aveva escluso tale qualificazione valorizzando il carattere professionale e organizzato dell'attività, il numero delle cessioni, la loro protrazione nel tempo, la diversità delle sostanze e le modalità operative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati o ripetitivi i motivi proposti e confermando la motivazione della Corte d'appello sia quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di stupefacenti in concorso, sia quanto all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per la condanna in concorso per attività di spaccio di stupefacenti; la Corte ritiene corretta la conferma della responsabilità sulla base degli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi lieve è stata correttamente esclusa perché incompatibile con un'attività di cessione connotata da professionalità, organizzazione, pluralità di cessioni, protrazione nel tempo e diversificazione delle sostanze.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica, coerente ed esaustiva.
  • La partecipazione al reato di detenzione o cessione di stupefacenti in concorso può essere desunta da elementi indiziari convergenti, quali intercettazioni, videoriprese e presenza dell'imputato nel contesto operativo al momento dell'arresto.
  • L'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è esclusa quando la condotta presenti caratteri di professionalità e organizzazione, sia inserita in una serie di cessioni protratte nel tempo e riguardi sostanze di diversa tipologia.
  • Il giudizio sulla riconducibilità della condotta al comma 5 dell'art. 73 richiede una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, della durata dell'attività e della dimensione organizzativa del traffico, non potendo prevalere dati isolati favorevoli all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

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