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Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio emesso il 12 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato sommariamente la fondatezza del ricorso, riservando al merito ogni determinazione sulla tempestività della notificazione. Il diniego risulta fondato sulla mancanza del DURC e sulla presenza di cartelle di pagamento inevase. Il ricorrente ha contestato, quanto meno implicitamente, la rilevanza ostativa di tali elementi; il testo non specifica gli ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame, di idonee ragioni di fondatezza. Ha ritenuto che il diniego apparisse sorretto da adeguate ragioni ostative: l’assenza di DURC e la presenza di cartelle di pagamento inevase, pur non costituendo elementi automaticamente ostativi, sono stati considerati sicuri indici di inadeguatezza reddituale dell’impresa. La questione della tempestività della notificazione è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza di sufficienti ragioni di fondatezza allo stato del sommario esame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, al sommario esame proprio della fase, il provvedimento impugnato appaia sorretto da adeguate ragioni ostative, riservando al merito gli ulteriori accertamenti, compresa una questione di tempestività della notificazione.
  • L’assenza del DURC e la presenza di cartelle di pagamento inevase non costituiscono automaticamente cause ostative, ma possono essere valutate dall’amministrazione, e dal giudice in sede cautelare, quali indici rilevanti di inadeguatezza reddituale dell’impresa, se considerati nel quadro complessivo della situazione.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in mancanza di idonee ragioni di fondatezza, anche quando gli elementi posti a base del diniego non abbiano efficacia automaticamente preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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