Cassazione Civile, Ordinanza n. 31665/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, addizionali e sanzioni emesso nei confronti della venditrice di un terreno per l'anno d'imposta 2006, in relazione alla plusvalenza ritenuta realizzata con la vendita. L'Ufficio aveva valorizzato, ai fini IRPEF, il prezzo già accertato in sede di imposta di registro su quella stessa compravendita, assumendo una plusvalenza di euro 541.492,00. La contribuente aveva impugnato l'accertamento e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio sull'IRPEF perché era ancora pendente il contenzioso sull'imposta di registro, assunto come pregiudiziale rispetto alla determinazione della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha osservato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che la causa pregiudiziale sia concretamente e attualmente pendente; nel caso concreto, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata dalla CTR, la sentenza resa nel giudizio sull'imposta di registro era già intervenuta. Inoltre, quel giudizio si è poi definito in Cassazione con declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata. Pertanto difettava l'interesse attuale dell'Agenzia a censurare la mancata sospensione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della contribuente. La Corte ha anche escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo è giustificata solo se il rapporto di pregiudizialità tra le cause è concreto e attuale, cioè se la causa pregiudiziale è ancora pendente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto denunciando un vizio processuale per mancata sospensione del giudizio.
Richiamato come base della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio pregiudiziale.
Cass. n. 9938/2014
Richiamata per il principio secondo cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenuti al versamento del c.d. doppio contributo unificato, per l'impossibilità che siano contemporaneamente debitore e creditore di se stessi.
Cass. sez. 6 - 3, 21/10/2019, n. 26716
Richiamata per il principio che la sospensione del processo richiede una pregiudizialità concreta e attuale, non potendosi disporre quando la causa pregiudiziale non è più pendente.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che la causa pregiudiziale sia ancora pendente al momento della decisione sul processo pregiudicato; in difetto, la sospensione sarebbe un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione.
- Chi impugna la mancata sospensione deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione: se il rapporto di pregiudizialità è venuto meno, il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il giudizio pregiudiziale si è già definito con sentenza prima della decisione nel giudizio pregiudicato, non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria.
- Per le amministrazioni statali non opera il c.d. doppio contributo unificato, poiché non può sorgere un'obbligazione tributaria verso se stesse.
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