Cassazione Penale, Sentenza n. 33551/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, in particolare per vizio di motivazione, ritenendo illogica la conclusione della Corte d'appello sulla aspecificita della procura. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per l'ulteriore corso, in modo che venga proseguito il procedimento senza che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per i motivi contestati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Stefano Impemba per presunta genericita della procura alle liti allegata. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la procura era riferita al procedimento mediante il numero di RGNR assegnato nelle indagini preliminari, che la data della procura successiva alla sentenza dimostrava la conoscenza dell'esito da parte dell'imputato e che la presenza nell'atto di facolta aggiuntive non ne determinava la genericita rispetto al mandato ad impugnare.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al rito di trattazione del ricorso per Cassazione; indica la forma di trattazione adottata (art. 611 cod. proc. pen.).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse censurabile ai sensi di questa norma che disciplina i vizi della motivazione impugnabile in Cassazione, qualificando la decisione della Corte d'appello come manifestamente illogica.
Massime di principio
- La procura alle liti datata dopo la pronuncia della sentenza non è di per sé inefficace: la posteriorità può indicare che l'imputato, avendo conosciuto l'esito del giudizio, abbia espressamente deliberato di proporre impugnazione
- Il riferimento al numero di R.G.n.r. (notizia di reato) può essere sufficiente per identificare il procedimento e dare specificità al mandato ad impugnare, se valutato nel suo contesto
- La presenza nell'atto di facoltà accessorie o di elenchi di poteri non strettamente necessari non determina automaticamente la genericità o invalidità del mandato; tali aggiunte vanno interpretate senza pregiudizio per l'efficacia del mandato principale
- Le corti d'appello e la Cassazione devono applicare il principio del favor impugnationis: in caso di dubbi interpretativi si richiede un'interpretazione favorevole all'ammissibilità dell'impugnazione
- Una dichiarazione di inammissibilità basata su argomentazioni illogiche o contraddittorie puo essere cassata per vizio di motivazione e il procedimento restituito alla corte di merito per la prosecuzione
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