Cassazione Penale, Ordinanza n. 08686/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per minaccia grave, con statuizione anche sul risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. I motivi di ricorso erano tre: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle risultanze processuali e, in particolare, alle dichiarazioni testimoniali, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio; 2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e non indicava specifici travisamenti probatori; il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando gravità del fatto, bene giuridico protetto ed entità del danno/incidenza sulla persona offesa; il terzo motivo inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito evidenzi la gravità dell'illecito, la natura del bene giuridico protetto e l'entità del danno/incidenza concreta sulla persona offesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, se non nei limiti della deduzione di specifici travisamenti delle risultanze processuali decisive.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione sulle prove è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione della tesi difensiva già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione del giudice di merito evidenzi la gravità concreta della condotta, la rilevanza del bene giuridico offeso e l'effettivo impatto dannoso sulla persona offesa.
- Le doglianze sulla misura della pena sono inammissibili in cassazione se la determinazione sanzionatoria è sorretta da motivazione congrua, non illogica e coerente con i criteri di commisurazione applicati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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