Cassazione Penale, Ordinanza n. 06009/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente assertivo e non specifico, perché consisteva nella pedissequa reiterazione di censure già disattese in appello e non idonee a una critica argomentata della sentenza impugnata. Ha quindi confermato la condanna dell'imputata e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per falsità materiale commessa dal privato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la riconducibilità della fattispecie al reato di cui all'art. 477 c.p. In sostanza ha riproposto doglianze di merito già formulate in appello, lamentando l'erronea valutazione dei fatti e della credibilità della persona offesa.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione; la Corte di merito l'ha ritenuta correttamente applicabile alla condotta accertata.
Norma richiamata in relazione alla falsità materiale commessa dal privato, in concorso con l'art. 477 c.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello, se prive di reale specificità e di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è solo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione completa e immune da vizi sulla responsabilità, compresa la valutazione della credibilità della persona offesa, la censura che si limiti a sollecitare una diversa lettura del fatto non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
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