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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20378/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il Prefetto di Napoli aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino pakistano; in pari data era stato notificato anche un ordine del Questore di allontanamento entro sette giorni. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla sua effettiva comprensione della lingua italiana, sostenendo di conoscere solo l'urdu e che non fosse stato accertato se conoscesse la lingua italiana o veicolare; 2) omesso esame del fatto decisivo della sua condizione di richiedente asilo presso la Questura di Napoli, documentata in atti a seguito di una nuova domanda; 3) nullità per omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla doglianza di inespellibilità in base agli artt. 19 TUI e 5 della direttiva 115/88/CE, per la provenienza da un'area del Pakistan prossima a una zona di conflitto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio per cui il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare è nullo salvo che sia allegata e ritenuta plausibile l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per rarità della lingua o inidoneità del testo a comunicare la decisione. Ha inoltre evidenziato che incombe sull'amministrazione l'onere di provare la conoscenza della lingua italiana o veicolare da parte del destinatario, mentre nel caso concreto né l'amministrazione né il giudice di merito avevano effettuato gli accertamenti richiesti. Ha quindi dichiarato la nullità del decreto di espulsione, escluso che la nullità fosse sanabile per raggiungimento dello scopo e assorbiti gli altri motivi. La Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato il decreto di espulsione, condannando l'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo, ritenendolo fondato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente dedotte.

  • art. 19 TUI

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità.

  • art. 5 della dir. 115/88/CE

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Ha costituito la base per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, cassando senza rinvio e annullando il decreto di espulsione.

Massime di principio

  • In materia di espulsione amministrativa dello straniero, il decreto tradotto in lingua veicolare è nullo se l'amministrazione non dimostra e il giudice non verifica la concreta impossibilità di tradurlo nella lingua conosciuta dall'interessato per rarità della lingua o inidoneità del testo alla comunicazione della decisione.
  • L'amministrazione ha l'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare quando intenda notificare il provvedimento espulsivo in una di tali lingue.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto la conoscenza linguistica dello straniero, valorizzando gli elementi probatori disponibili, comprese eventuali dichiarazioni rese dall'interessato in sede amministrativa.
  • La nullità del decreto di espulsione per vizi inerenti alla traduzione non è sanabile per raggiungimento dello scopo, non operando in tale ambito la sanatoria tipica del diritto processuale civile.
  • Quando la causa può essere decisa nel merito sulla base della nullità del provvedimento impugnato, la Cassazione può cassare senza rinvio e disporne l'annullamento diretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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