Sentenza n. 5337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto, in sede civile, il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.000,00 oltre agli accessori. Aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, accolto dal TAR Puglia. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo al gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese in controversie analoghe. In parziale riforma della sentenza del TAR, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dei difensori antistatari dell’appellante. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in considerazione dell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, la cui esecuzione era stata chiesta in sede di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare la decisione mediante un sintetico richiamo a precedenti conformi, purché sia identificabile la ragione decisiva della pronuncia.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Quando l’appello investe esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo dovuto sulla base dell’indirizzo consolidato della Sezione in controversie analoghe.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulla liquidazione delle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado d’appello, soprattutto quando sussistano obiettive incertezze interpretative sui criteri di quantificazione.
- Il richiamo a precedenti conformi è sufficiente a integrare la motivazione della sentenza quando consente di individuare il criterio giuridico e la ragione decisiva posti a fondamento della decisione.
- In caso di soccombenza dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza, il giudice può porre a suo carico sia le spese del giudizio sia il rimborso del contributo unificato, disponendo la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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