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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Notificazione delle cartelle di pagamento - Prescrizione triennale.(prima massima). Notificazioni - Cartella di pagamento relativa a tassaautomobilistica - Consegna a persona diversa dal destinatario - Obbligatorietàdella lettera "informativa" - Nullità. (seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella relativa alla tassa automobilistica sotto due profili: la prescrizione del credito, poiché la cartella era stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e la nullità della notificazione, eseguita a persona diversa dal destinatario senza invio e ricezione della lettera raccomandata informativa prevista dall'art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Il testo non riporta importi, date concrete, l'atto giudiziario impugnato né il giudice di provenienza.

La decisione

Le massime riportate affermano che il credito per tassa automobilistica e relative penalità è prescritto se la cartella è notificata oltre il termine triennale: il termine riguarda sia l'accertamento sia la riscossione. Affermano inoltre che è nulla la notificazione della cartella consegnata a persona diversa dal destinatario se non sono inviati e ricevuti la raccomandata informativa. Il testo non contiene il dispositivo della sentenza, quindi non consente di indicare l'esito processuale concreto, le statuizioni sulle spese o quale parte abbia prevalso nel caso specifico.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge n. 53/1983

    Ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. 30/12/82 n. 953, conv. in L. n. 53/83 deve considerarsi prescritto il credito riportato in una cartella di pagamento notificata dopo il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento delle tasse dovute dal l gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità. Tale principio riguarda infatti entrambe le attività di accertamento e quella di riscossione e pertanto investe sia l'avviso di accertamento che la cartella di pagamento.

    Il termine triennale si applica al credito per tassa automobilistica e relative penalità e comprende tanto l'attività di accertamento quanto quella di riscossione. Di conseguenza, anche la notificazione della cartella oltre il termine indicato comporta la prescrizione del credito.

  • Art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973

    Ai sensi dell'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n.602/73 deve considerarsi nulla una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica notificata a persona diversa dal destinatario in assenza dell'invio e della ricezione di una lettera raccomandata "informativa" al contribuente.

    Quando la cartella è consegnata a una persona diversa dal destinatario, la notificazione è nulla se manca l'invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983 e per le relative penalità, il termine triennale indicato decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato e riguarda sia l'accertamento sia la riscossione: una cartella notificata oltre tale termine è prescritta.
  • Se la cartella è consegnata a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare l'invio e la ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973; in mancanza, la notificazione è nulla.
  • Prescrizione del credito e nullità della notificazione sono profili distinti: la prima riguarda il decorso del termine di riscossione, la seconda la regolarità della consegna dell'atto.

Testo integrale

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