Sentenza del 04/06/2020 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Notificazione delle cartelle di pagamento - Prescrizione triennale.(prima massima). Notificazioni - Cartella di pagamento relativa a tassaautomobilistica - Consegna a persona diversa dal destinatario - Obbligatorietàdella lettera "informativa" - Nullità. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella relativa alla tassa automobilistica sotto due profili: la prescrizione del credito, poiché la cartella era stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e la nullità della notificazione, eseguita a persona diversa dal destinatario senza invio e ricezione della lettera raccomandata informativa prevista dall'art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Il testo non riporta importi, date concrete, l'atto giudiziario impugnato né il giudice di provenienza.
La decisione
Le massime riportate affermano che il credito per tassa automobilistica e relative penalità è prescritto se la cartella è notificata oltre il termine triennale: il termine riguarda sia l'accertamento sia la riscossione. Affermano inoltre che è nulla la notificazione della cartella consegnata a persona diversa dal destinatario se non sono inviati e ricevuti la raccomandata informativa. Il testo non contiene il dispositivo della sentenza, quindi non consente di indicare l'esito processuale concreto, le statuizioni sulle spese o quale parte abbia prevalso nel caso specifico.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge n. 53/1983
Ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. 30/12/82 n. 953, conv. in L. n. 53/83 deve considerarsi prescritto il credito riportato in una cartella di pagamento notificata dopo il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento delle tasse dovute dal l gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità. Tale principio riguarda infatti entrambe le attività di accertamento e quella di riscossione e pertanto investe sia l'avviso di accertamento che la cartella di pagamento.
Il termine triennale si applica al credito per tassa automobilistica e relative penalità e comprende tanto l'attività di accertamento quanto quella di riscossione. Di conseguenza, anche la notificazione della cartella oltre il termine indicato comporta la prescrizione del credito.
Art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973
Ai sensi dell'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n.602/73 deve considerarsi nulla una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica notificata a persona diversa dal destinatario in assenza dell'invio e della ricezione di una lettera raccomandata "informativa" al contribuente.
Quando la cartella è consegnata a una persona diversa dal destinatario, la notificazione è nulla se manca l'invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983 e per le relative penalità, il termine triennale indicato decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato e riguarda sia l'accertamento sia la riscossione: una cartella notificata oltre tale termine è prescritta.
- Se la cartella è consegnata a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare l'invio e la ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 602/1973; in mancanza, la notificazione è nulla.
- Prescrizione del credito e nullità della notificazione sono profili distinti: la prima riguarda il decorso del termine di riscossione, la seconda la regolarità della consegna dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 17276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 10916 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 3005 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →