Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Ministero dell'Istruzione e del Merito), prot. n. 11975 del 05.02.2026;

Giustizia amministrativa202600732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 5 febbraio 2026 relativo all'accorpamento di sedi scolastiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli enti territoriali hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Il TAR rileva possibili profili di inammissibilità, poiché appare difficilmente configurabile una lesione diretta, concreta e attuale dell'interesse collettivo del quale il Comune sarebbe ente esponenziale. Nel merito cautelare, il ricorso non appare fondato, trattandosi di un accorpamento tra sedi scolastiche adottato in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, respinge la domanda cautelare di sospensione del decreto impugnato. La decisione è fondata sia sulla possibile carenza di una lesione diretta, concreta e attuale dell'interesse collettivo rappresentato dal Comune, sia sulla non manifesta fondatezza del ricorso, in quanto il provvedimento concerne un accorpamento di sedi scolastiche disposto in esecuzione del giudicato. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando il ricorso presenti profili di possibile inammissibilità per la difficoltà di individuare una lesione diretta, concreta e attuale dell'interesse collettivo rappresentato dall'ente ricorrente.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il provvedimento impugnato appaia adottato in esecuzione di un giudicato e il ricorso non risulti, allo stato degli atti, assistito da adeguato fumus boni iuris.
  • L'accorpamento di sedi scolastiche disposto in esecuzione del giudicato non presenta, per ciò solo, profili di manifesta illegittimità tali da giustificare la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.