Sentenza del 13/04/2016 n. 7203 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per il 2002, emesso con metodo induttivo dopo il contraddittorio, con contestazione di maggiori ricavi e recupero di costi. La società, impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la pretesa fiscale, ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. Sosteneva che, in presenza di dati contabili coerenti con lo studio di settore e senza irregolarità contabili o gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e attesi, non fosse consentito procedere ad accertamento rettificativo.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 13 marzo 2015, depositata il 13 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il quesito di diritto formulato dalla società era generico e teorico e non collegava la regola invocata alla fattispecie concreta, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; pertanto la Corte non ha esaminato nel merito la legittimità dell’accertamento induttivo né la fondatezza delle contestazioni tributarie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
Il quesito di diritto richiesto, ratione temporis, deve esporre in modo specifico il collegamento tra la regola giuridica invocata, i fatti del caso e l’errore attribuito al giudice di merito. Una domanda astratta sulla fondatezza della tesi del ricorrente non soddisfa tale requisito e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel regime processuale in cui è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere concreto e autosufficiente: deve consentire alla Corte di individuare, dalla sua sola lettura, sia la regola applicabile sia l’errore contestato alla decisione impugnata.
- La mera formulazione astratta della regola che il ricorrente ritiene corretta, anche se attinente alla questione tributaria, non basta a superare il vaglio di ammissibilità: in tal caso la Corte può arrestarsi alla questione processuale senza decidere il merito dell’accertamento.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta la soccombenza processuale e può determinare la condanna del ricorrente alle spese, anche se le questioni sostanziali sollevate non vengono esaminate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 85 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 apr 2016Sentenza del 13/04/2016 n. 2084 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →