Cassazione Penale, Ordinanza n. 27765/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di detenzione di armi e/o munizioni ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, irrogando la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa. Con il ricorso si riproponevano sostanzialmente i medesimi motivi già esaminati in appello, sollecitando una nuova valutazione nel merito degli elementi raccolti dagli investigatori e sostenendo l’insussistenza della consapevolezza dell’imputato circa la presenza di lanciarazzi già appartenuti al suocero. La difesa deduceva inoltre un preteso travisamento della prova, contestando l’affermazione dei giudici di merito secondo cui le armi non erano ben occultate, in contrasto con la descrizione degli operanti che le avevano indicate come ben occultate. La Corte ha ritenuto che tale censura mirasse solo a una rivalutazione del merito e che, comunque, l’occultamento non fosse incompatibile con la conoscenza dell’imputato, anche perché le armi erano rinvenute in un’area nella sua disponibilità, in un sacchetto di plastica e in un mobile privo di lucchetto; inoltre, anche un’eventuale pregressa disponibilità delle armi da parte di altri non escludeva la responsabilità dell’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che non vi fosse travisamento della prova nella lettura data dai giudici di merito sull’occultamento delle armi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione conferma la condanna per detenzione di armi o munizioni disciplinata dalla legge speciale sulle armi; la motivazione valorizza la prova della consapevole disponibilità materiale delle armi e non ammette una rivalutazione del fatto in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito degli elementi di prova, quando il ricorso si risolva nella riproposizione delle stesse censure già esaminate dal giudice di appello.
- Non integra travisamento della prova la diversa lettura di un’espressione descrittiva o valutativa se la critica mira, in realtà, a opporre una propria ricostruzione del fatto a quella operata dai giudici di merito.
- Ai fini della responsabilità per detenzione illecita di armi, la presenza delle armi in un luogo nella disponibilità dell’imputato, unitamente a modalità di rinvenimento non incompatibili con la sua conoscenza, può essere ritenuta indice della consapevole detenzione.
- L’eventuale precedente disponibilità delle armi da parte di terzi o la loro co-detenzione non escludono di per sé la responsabilità dell’imputato, ove risulti accertata la sua consapevole partecipazione alla detenzione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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