Cassazione Penale, Ordinanza n. 03141/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per tentata rapina e del mancato riconoscimento dell'attenuante invocata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata rapina. In particolare ha dedotto due censure: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in minaccia semplice, ritenendo non configurabile la tentata rapina; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano questioni già prospettate in appello e già motivate e disattese dalla Corte territoriale, con conseguente difetto di specificità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto integrati tutti gli elementi della tentata rapina, incluso il dolo, senza che lo stato di ubriachezza allegato dall'imputato risultasse provato o idoneo a escludere l'elemento soggettivo; parimenti aveva escluso la speciale tenuità del danno secondo i principi di legittimità richiamati.
Norme richiamate
richiamati dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto in tentata rapina; la Corte conferma invece la sussistenza della tentata rapina
richiamato dal ricorrente quale diversa qualificazione del fatto, ma ritenuto non pertinente dalla Corte
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
norma invocata per la speciale tenuità del danno; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità
richiamato in relazione all'asserito stato di ubriachezza dell'imputato, ritenuto non provato e comunque non idoneo a escludere il dolo
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già proposte in appello e già specificamente esaminate dalla sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.
- La riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere accolta quando la ricostruzione di merito abbia accertato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie più grave, compreso l'elemento soggettivo doloso.
- Lo stato di ubriachezza allegato dall'imputato non esclude automaticamente il dolo: occorre che sia allegato e provato in modo idoneo a incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere o sulla rappresentazione volitiva del fatto.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione effettiva della concreta offensività patrimoniale della condotta, non essendo riconoscibile quando il danno o il pregiudizio non possa qualificarsi come tenue secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
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