Cassazione Penale, Sentenza n. 21225/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di merito che aveva confermato le condanne per fatti riferiti a bonifiche ambientali e distruzione di una microspia: Lettieri contestava la nullità del decreto di giudizio immediato per mancato avviso sulla messa alla prova, la mancata qualificazione quale incaricato di pubblico servizio, la rilevanza della rimozione della microspia avvenuta dopo la revoca dell'utilizzabilità della captazione, l'inesistenza del dolo richiesto per l'aggravante 416‑bis.1 e il rigetto delle attenuanti generiche; Baldascini deduceva che il suo ruolo si era esaurito nella mera mediazione (mettere in contatto Lettieri e Di Biase) e non aveva concorso alla distruzione della microspia; Di Biase criticava l'attendibilità e il riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Claudio Lamino e la interpretazione delle intercettazioni che lo collegherebbero all'episodio del 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Carmine Lettieri (ritenendolo infondato) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luigi Baldascini e di Antimo Di Biase. In sintesi: (1) la censura sulla mancata indicazione della facoltà di accesso alla messa alla prova è manifestamente infondata perché, pur essendo l'omissione in generale causa di nullità, il ricorrente per i reati contestati era escluso dall'accesso al rito premiale per disposizione normativa; (2) la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" è stata ritenuta correttamente applicata alla luce del rapporto funzionale tra l'attività del tecnico e il servizio pubblico svolto per Procura (anche se la qualità era cessata); (3) la rimozione della microspia integra il reato previsto dall'art. 635‑quinquies comma 2 perché la distruzione della componente periferica pregiudica la funzionalità del sistema di captazione di pubblica utilità anche se la captazione era stata revocata; (4) l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis.1) è stata ritenuta configurata per la consapevolezza e la finalità agevolativa verso il clan, desumibile dal contesto e dai rapporti stabili; (5) il rigetto delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in relazione alla gravità e alla consapevolezza dell'illiceità; (6) le censure di Baldascini e Di Biase sono inammissibili poiché mirano alla rivalutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove, valutazioni riservate al giudice di merito. Conseguenze economiche: Lettieri condannato al pagamento delle spese processuali; Baldascini e Di Biase condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla corruzione; applicata per la percezione di somme per attività in favore di terzi collegati al clan
Norma sulla corruzione in atti d'ufficio e condotte connesse; richiamata congiuntamente all'art. 319 per le condotte del tecnico
art. 635‑quinquies, comma secondo, cod. pen.
Rileva anche la distruzione di una microspia come offesa a componente di un sistema informatico di pubblica utilità destinato all'attività investigativa
Aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso; applicata se la condotta è idonea e consapevole a favorire il sodalizio, valutazione ricavata dal contesto e dai rapporti
Riferimento alla estinzione del reato per prescrizione per alcune posizioni (ex multis menzionate nella sentenza di primo grado)
art. 456, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte costituzionale ha ritenuto l'omissione dell'avviso sulla messa alla prova causa di nullità generale; tuttavia qui la Corte ha ritenuto che il mancato avviso non abbia pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente essendo il rito precluso per legge per quei reati
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come norma che disciplina la nullità di ordine generale derivante dall'omissione dell'avviso, secondo la giurisprudenza costituzionale
Consente di considerare la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio anche quando la qualità sia cessata, se il reato si riconnette funzionalmente all'ufficio precedentemente esercitato
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente ai fini della decisione
Disciplina la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Norma indicata nel testo come disciplina che può escludere l'accesso al rito premiale; richiamata per spiegare l'impossibilità di ottenere la messa alla prova per i reati oggetto del processo
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" può essere riconosciuta anche quando la qualità sia cessata, se la condotta si riconnette funzionalmente all'attività precedentemente svolta per l'ente pubblico.
- La mancata indicazione, nel decreto di giudizio immediato, della facoltà di chiedere la messa alla prova è in linea di principio causa di nullità; tuttavia, se la legge esclude comunque l'accesso al rito per i reati contestati, l'omissione non determina l'annullamento della decisione.
- La rimozione o distruzione di componenti di sistemi di intercettazione destinati all'autorità pubblica integra il reato previsto dall'art. 635‑quinquies anche se la captazione era stata revocata anteriormente, poiché si compromette la funzionalità e il riutilizzo del sistema.
- L'aggravante per agevolazione di tipo mafioso può essere desunta dal contesto fattuale e dai rapporti stabili con esponenti dell'organizzazione; non è sempre necessario dimostrare il contatto diretto con i vertici, se emergono elementi che rivelano consapevolezza della finalità agevolativa.
- Le questioni inerenti alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori e delle intercettazioni e la ricostruzione dei fatti sono di competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione discrezionalmente tali valutazioni se adeguatamente motivate.
- La negazione delle attenuanti generiche può fondarsi su un solo elemento ritenuto significativo (es. gravità del fatto, intensità del dolo o consapevolezza dell'illiceità), purché la motivazione lo illustri.
- In presenza di condotte che agevolano la criminalità organizzata, anche l'elemento soggettivo (consapevolezza del fine delittuoso) può essere desunto dalle modalità dell'incarico, dal vincolo di riservatezza e dalla reiterazione dei rapporti con gli autori dell'illecito.
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