Cassazione Penale, Sentenza n. 557/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile di tentativo di furto in abitazione aggravato. Contesta: 1) la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p., sostenendo che i garage oggetto dell'azione delittuosa erano lontani dalle abitazioni e dunque non pertinenze; 2) l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sulla entità della pena, contestando che la pena sia stata fissata oltre i limiti edittali o comunque senza adeguata specifica motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, secondo la giurisprudenza richiamata, la qualifica di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" non richiede contiguità fisica ma un rapporto funzionale e durevole rispetto all'abitazione principale; pertanto i garage nel condominio "Fiamme Oro" sono stati correttamente considerati pertinenze. Ha altresì respinto i motivi sul trattamento sanzionatorio: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi (modalità del fatto, scasso, orario notturno, precedenti penali) e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo la pena inflitta prossima ai minimi edittali. La Corte ha disposto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)
La nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" comprende beni o luoghi che arrecano utilità economica o funzionale all'abitazione e sono destinati in modo durevole al suo servizio o ornamento; non è necessaria contiguità fisica, basta un rapporto di servizio/functionalità.
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La valutazione della concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; non è obbligatorio prendere in esame tutti gli elementi favorevoli, è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi per escluderle.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena tra i limiti edittali e può motivare in termini sintetici la valutazione degli elementi rilevanti; se la pena è vicino al minimo edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
La sentenza di condanna di altro imputato può essere valutata non solo come fatto storico della condanna ma anche ai fini probatori dei fatti ivi accertati, pur mantenendo il giudice di merito autonomia di valutazione in rapporto all'imputazione di cui è chiamato a decidere.
Massime di principio
- Per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) la pertinenza non richiede vicinanza fisica: rileva il rapporto funzionale e la destinazione durevole del bene rispetto all'abitazione principale; un garage ubicato anche in diverso complesso può essere pertinenza se serve stabilmente l'abitazione.
- La sentenza di condanna di un coimputato può essere presa in considerazione come elemento di prova ai sensi dell'art. 238-bis c.p., ma il giudice di merito resta libero di valutarne la rilevanza insieme agli altri elementi probatori.
- Sulla concessione delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare esegeticamente ogni elemento favorevole: è sufficiente indicare gli elementi decisivi che hanno portato al diniego (es. modalità del fatto, gravità, precedenti).
- Nella determinazione della pena il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; una motivazione sintetica è sufficiente se la pena è fissata entro la forbice edittale o prossima ai minimi, purché emergano i criteri valutati ex art. 133 c.p.
- Se vi sono vizi procedurali nelle pronunce precedenti riguardanti altri imputati (es. omessa notifica), tali pronunce possono essere annullate senza rinvio, ma parti di quelle decisioni possono comunque essere valutate dalla Corte come elementi di prova secondo le regole sopra indicate.
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