Cassazione Penale, Sentenza n. 18260/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/11/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di conversione della sanzione sostitutiva "libertà controllata" nel lavoro di pubblica utilità (art. 56‑bis L. 689/1981 come modificato dal d.lgs. n. 150/2022). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e mancata corretta applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, invocando il principio del favor rei e sostenendo che, se il dispositivo della sentenza era stato pronunciato (in grado di appello) prima dell'entrata in vigore della riforma ma il giudicato si è formato dopo, il regime transitorio avrebbe dovuto consentire la sostituzione; 2) carenza o contraddittorietà della motivazione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha ritenuto non sostituibile la libertà controllata in assenza di disposizione espressa che lo vieti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 95, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 disponga l'ultrattività della previgente disciplina per le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata "già applicate" o "in corso di esecuzione" alla data del 30/12/2022; l'espressione "già applicate" va intesa anche come misura adottata (anche se non ancora passata in giudicato). Di conseguenza la libertà controllata applicata al ricorrente, pur non coperta da giudicato alla data di entrata in vigore della riforma, resta disciplinata dalla normativa previgente e non è convertibile nel lavoro di pubblica utilità. L'unica conversione ammessa dalla norma transitoria riguarda la semidetenzione, che può essere chiesta di conversione in semilibertà al magistrato di sorveglianza. La Corte ha inoltre escluso che il principio del favor rei possa estendere la disciplina transitoria oltre i limiti previsti dall'art. 95.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95, comma 1
"le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio"
Disciplina transitoria che permette ai condannati la cui pronuncia del dispositivo di appello sia intervenuta prima del 30/12/2022 e per i cui procedimenti fosse pendente il ricorso in Cassazione di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle pene sostitutive previste dalla riforma, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; applicabilità anche se la pronuncia era antecedente all'entrata in vigore purché il procedimento fosse pendente in Cassazione.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95, comma 2
"le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva"
La disciplina previgente resta applicabile alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che erano già state disposte o erano in esecuzione alla data del 30/12/2022. L'espressione "già applicate" comprende anche provvedimenti adottati ma non ancora passati in giudicato. Solo per la semidetenzione è prevista un'eccezione che consente la conversione in semilibertà.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III) e art. 56‑bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022
La riforma ha introdotto/riordinato le pene sostitutive (tra cui il lavoro di pubblica utilità) applicabili alle pene detentive brevi; la loro applicazione nei procedimenti pendenti è regolata dall'art. 95. L'art. 56‑bis disciplina specifiche ipotesi di lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva dopo la riforma.
codice di procedura penale, art. 666
Norma procedurale che disciplina il ricorso al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive; prevista nei termini e modalità per le istanze ex art. 95, comma 1.
Massime di principio
- Se al 30/12/2022 una sanzione sostitutiva (libertà controllata o semidetenzione) era stata disposta o era in esecuzione, essa rimane disciplinata dalla normativa previgente anche se il provvedimento non era ancora passato in giudicato.
- La possibilità di conversione prevista dal regime transitorio è eccezionalmente prevista solo per la semidetenzione (conversione in semilibertà); altre conversioni (es. libertà controllata → lavoro di pubblica utilità) non sono consentite ove la sanzione sostitutiva fosse già applicata alla data di entrata in vigore della riforma.
- Il principio del favor rei non ha efficacia automatica per ampliare l'ambito di applicazione del regime transitorio oltre quanto stabilito dall'art. 95: occorre verificare i limiti testuali e oggettivi della norma transitoria.
- Per chi ha il dispositivo della sentenza pronunciato prima del 30/12/2022 e il cui procedimento era pendente in Cassazione, è possibile presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza per chiedere l'applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma, ma ciò riguarda la sostituzione di pena detentiva non già una sanzione sostitutiva già disposta e "protetta" dalla previgente disciplina.
- In casi analoghi è fondamentale verificare la data di pronuncia del dispositivo, la pendenza del procedimento in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma, e la natura del provvedimento applicativo (se la sanzione sostitutiva era stata effettivamente disposta prima del 30/12/2022). Se la sanzione è stata "già applicata", la conversione è generalmente preclusa salvo l'eccezione della semidetenzione.
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