Sentenza n. 1220/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 341/2025, pubblicata il 10.4.2025, del T.A.R. per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, in punto di pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, dell'obbligo di pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza n. 341/2025 del TAR Emilia-Romagna
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori delle spese)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 341/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria, il Ministero ha comunicato di avere liquidato le spese mediante due dispositivi di pagamento del 23 marzo 2026. I ricorrenti hanno quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese del giudizio sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell'Amministrazione avesse reso necessaria la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore e liquidate in complessivi 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente nelle more del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una pronuncia di merito sull'esecuzione richiesta.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando se il ricorso fosse stato necessario alla tutela della pretesa.
- Quando l'esecuzione sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa, il giudice può distrarre le spese liquidate direttamente in favore del difensore antistatario, se richiesto e nei limiti risultanti dal dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →