Cassazione Civile, Ordinanza n. 07604/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di opere aeroportuali. Un giudice di primo grado aveva ingiunto alla committente il pagamento di una somma a saldo del quarto stato di avanzamento lavori; la committente aveva proposto opposizione deducendo che l'appaltatrice era stata autorizzata a sciogliersi dal contratto ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. e chiedendo in via riconvenzionale un indennizzo parametrato al danno da mancato adempimento. In primo grado il decreto ingiuntivo veniva revocato e veniva riconosciuto un credito della committente ex art. 169-bis l. fall., con condanna della stessa al pagamento del residuo in favore dell'appaltatrice. La Corte d'appello respingeva sia l'appello principale della committente sia quello incidentale dell'appaltatrice, ritenendo tra l'altro che l'appaltatrice, nel richiamare il giudicato formatosi su altra sentenza che aveva rigettato una precedente domanda risarcitoria della committente per l'abbandono del cantiere, avesse contestato radicalmente l'esistenza del danno e del suo ammontare; inoltre confermava l'esclusione di un danno da lucro cessante e perdita di chance per la ritardata apertura dell'aeroporto, per mancanza di riscontri seri che collegassero tali pregiudizi allo scioglimento del contratto. In cassazione la committente proponeva ricorso con tre motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, cui aderiva la controricorrente, chiedendosi quindi la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione della controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza statuire sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa dello scioglimento dal contratto di appalto e del conseguente credito/indennizzo invocato nel giudizio di merito.
La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e esclude ogni pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non è pertanto estensibile alla rinuncia al ricorso.
- La disciplina dello scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. può rilevare, nel giudizio di merito, ai fini della quantificazione di eventuali indennizzi o crediti derivanti dall'interruzione del rapporto contrattuale.
Come è indicizzato
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