Cassazione Civile, Ordinanza n. 05909/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della relativa accettazione da parte della controparte costituita, con adesione alla compensazione delle spese. Ne è stata dichiarata l'estinzione del processo. Non vi è stata decisione sul merito dei sette motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello del contribuente, confermando il primo rigetto del ricorso introduttivo. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi; tuttavia, prima della trattazione, la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, rappresentando di aver presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater). Il concessionario della riscossione accettava la rinuncia e aderiva alla compensazione delle spese. L'Agenzia delle Entrate depositava atto al fine di eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Norme richiamate
La causa è stata avviata alla trattazione camerale in prossimità dell'adunanza secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita quando necessaria, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può limitarsi a dichiarare l'estinzione, regolando le spese secondo l'accordo delle parti o secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →