Cassazione Penale, Ordinanza n. 23144/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2025, aveva rideterminato la pena nei confronti di un imputato per concorso in tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate, rapina aggravata, detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo e detenzione illecita di sostanza stupefacente, in accoglimento di un concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, ossia l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in quanto, nel giudizio definito con concordato in appello, non sono deducibili censure sulla qualificazione giuridica del fatto o su altri elementi che incidono sul calcolo della pena, se non nei limiti relativi alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della pronuncia rispetto al concordato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era estraneo ai limiti del ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e, in ogni caso, privo di concreta portata censoria perché non adeguatamente sviluppato. Ha quindi definito il procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto alla richiesta; non sono deducibili contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto o su altri elementi incidenti sul calcolo della pena.
Richiamato in chiave comparativa per evidenziare che, diversamente dalla disciplina del patteggiamento, nel concordato in appello non sono ammissibili doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto condivisa dalle parti.
Consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è inammissibile, con decisione de plano.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo è confinato ai profili inerenti alla validità del concordato e alla corrispondenza tra richiesta e decisione, non potendo essere introdotte questioni sulla qualificazione giuridica del fatto o su elementi già implicati nell'accordo sulla pena.
- Quando l'impugnazione propone un motivo non consentito dal rito applicato, il ricorso è inammissibile anche se prospetta formalmente un errore di qualificazione giuridica, ove tale censura non sia astrattamente deducibile nel perimetro del concordato in appello.
- La mancanza di uno sviluppo concreto e specifico della doglianza rende il motivo inidoneo a svolgere funzione censoria e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere senza formalità di procedura e applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
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