Cassazione Penale, Ordinanza n. 30127/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, ha riformato parzialmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di atti persecutori. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 58, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e comunque attinente al trattamento sanzionatorio, ritenendo che sul punto la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata e corretta in diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e investiva il solo trattamento sanzionatorio, già compiutamente e correttamente motivato dalla corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo l'oscuramento dei dati sensibili in ragione degli stretti rapporti tra le parti.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto della condanna confermata in sede di rinvio e del successivo ricorso.
art. 58, comma 2, l. n. 689 del 1981
Invocato dal ricorrente per contestare il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte non accoglie la censura perché ritenuta generica e infondata alla luce della motivazione di merito.
Richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico il diniego della sostituzione della pena detentiva è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricorso per cassazione sul trattamento sanzionatorio, la censura è inammissibile quando la decisione di merito abbia già offerto una motivazione completa e giuridicamente corretta sul diniego del beneficio richiesto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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