Sentenza del 27/04/2016 n. 8351 - Corte di Cassazione
Prima casa-Agevolazioni ed esenzioni- Mancato trasferimento nel termine-Causa di forza maggiore-Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 153/7 del 16 dicembre 2009, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni emesso per la revoca delle agevolazioni prima casa. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che i lavori non fossero imprevedibili né impedissero di trasferire la residenza nel medesimo comune, anche in un altro immobile. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione insufficiente e contraddittoria, in particolare sulla deliberazione condominiale dei lavori dopo l’acquisto. La contribuente non aveva trasferito la residenza nel comune entro 18 mesi dal rogito perché lavori straordinari, deliberati circa un anno dopo l’acquisto, avevano comportato il rifacimento della copertura e la demolizione della scala di accesso all’appartamento, rendendolo inabitabile e inaccessibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto corretta l’applicazione della causa di forza maggiore: i lavori erano sopravvenuti, imprevedibili e inevitabili e impedivano materialmente l’utilizzo dell’immobile acquistato. Ha respinto anche la censura motivazionale, poiché la CTR aveva spiegato in modo adeguato la natura e l’incidenza dei lavori; rivalutare tali circostanze avrebbe comportato un riesame dei fatti non consentito in Cassazione. La forza maggiore va riferita all’impossibilità di trasferirsi nell’immobile acquistato, senza imporre al contribuente di reperire un’altra abitazione nello stesso comune. Restano quindi ferme le agevolazioni e l’illegittimità dell’avviso di recupero e delle sanzioni. Nulla sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
avendo la CTR correttamente interpretato l'art. 1 nota 2 bis tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 nel senso della permanenza del diritto ai benefici fiscali nell'ipotesi in cui il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi non sia imputabile all'acquirente per causa di forza maggiore
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi non determina la decadenza dalle agevolazioni quando dipende da una causa di forza maggiore non imputabile all’acquirente. L’impedimento può consistere nell’impossibilità sopravvenuta di abitare proprio l’immobile acquistato.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge, invocato dall’Agenzia contro l’interpretazione della disciplina delle agevolazioni prima casa. La censura è stata rigettata perché la CTR aveva applicato correttamente la norma.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per contestare l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sulla forza maggiore e sulla data della deliberazione dei lavori. La censura è stata respinta: la motivazione della CTR era adeguata e la rivalutazione delle circostanze di fatto non è consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa, il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi può essere giustificato da forza maggiore: occorre un evento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile e oggettivamente impeditivo, non imputabile al contribuente.
- L’impossibilità di utilizzare l’immobile acquistato può integrare forza maggiore quando deriva da lavori straordinari deliberati dopo l’acquisto, non prevedibili al momento del rogito e tali da impedire concretamente l’abitabilità o persino l’accesso all’immobile. La valutazione dipende dalle circostanze documentate del caso.
- In presenza di un simile impedimento, non si può imporre al contribuente, come condizione per conservare il beneficio, di reperire un’altra abitazione nel medesimo comune: il beneficio è legato all’immobile acquistato e la possibilità di trasferirsi altrove nello stesso comune non opera contro il contribuente.
- La mera presenza di lavori o il loro protrarsi non basta automaticamente a configurare forza maggiore: è rilevante distinguere lavori già in corso o prevedibili al momento dell’acquisto da interventi deliberati successivamente e imprevedibili.
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