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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01987/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La lite nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona che assumeva di essere stata aggredita dalla controparte e chiedeva circa 43.000 euro. La citazione non era stata notificata utilmente al convenuto al primo tentativo, perché all’indirizzo risultava sconosciuto; era stata quindi eseguita una seconda notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Il Tribunale, dopo CTU, aveva riconosciuto un risarcimento di 23.000 euro; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione del convenuto contumace. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sulla citazione e sulla mediazione, sostenendo che la mancata consegna della notificazione aveva impedito anche la conoscenza dell’invito a mediare, con conseguente improcedibilità della domanda; 2) violazione degli artt. 143 e 164 c.p.c., contestando la legittimità della notifica per irreperibilità e affermando di essere residente nel luogo indicato, sicché il notificatore non avrebbe svolto le ricerche richieste; 3) violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., censurando la liquidazione del danno non patrimoniale perché ritenuta priva di indicazione dei criteri concretamente adottati, della percentuale di invalidità, dei giorni di invalidità temporanea e del richiamo alle tabelle milanesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente dal convenuto o rilevata dal giudice entro la prima udienza; la contumacia del convenuto ha impedito tale eccezione e, in appello, non sussisteva un obbligo automatico di disporre la mediazione. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura perché, pur evocando la violazione dell’art. 143 c.p.c., in realtà tendeva a contestare un accertamento di fatto compiuto dal notificatore e recepito dai giudici di merito sull’irreperibilità di fatto del destinatario, accertamento non sindacabile nei limiti prospettati. Sul terzo motivo ha respinto la doglianza osservando che il ricorso non denunciava una violazione dei criteri legali di liquidazione del danno, ma un preteso difetto di motivazione; la Corte d’appello aveva ritenuto che il primo giudice avesse considerato le risultanze peritali e indicato i criteri di stima, mentre il ricorrente si era limitato ad affermazioni apodittiche senza confrontarsi con tale ratio. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta irregolarità della vocatio in ius e della mancata conoscenza dell’invito alla mediazione.

  • art. 3, commi 1 e 2, D.L. 132/2014

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mediazione obbligatoria e alla pretesa improcedibilità della domanda.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esigenza di corretto contraddittorio e di regolare instaurazione del giudizio.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    Il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, ma la relativa improcedibilità va eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice entro la prima udienza.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

    In appello la mediazione costituisce condizione di procedibilità solo se disposta discrezionalmente dal giudice.

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica per irreperibilità presuppone effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e un espresso conto di tali ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto ciò fosse avvenuto.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare le conseguenze della dedotta nullità della notificazione della citazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insufficienza della motivazione sulla liquidazione del danno.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata indicazione dei criteri di decisione e di liquidazione del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • In materia di mediazione obbligatoria, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza; se il convenuto rimane contumace, perde la possibilità di far valere tardivamente tale eccezione.
  • Nel giudizio di appello, la mediazione non opera automaticamente come condizione di procedibilità nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, ma solo se il giudice la dispone discrezionalmente ai sensi della disciplina applicabile.
  • La notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. non è esclusa dalle risultanze anagrafiche quando, nel luogo di ultima residenza nota, il destinatario risulti irreperibile di fatto e l’ufficiale giudiziario compia le ricerche richieste dandone conto.
  • In cassazione non è consentito, sotto la veste di violazione di legge, trasformare in censura di legittimità una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal notificatore e recepito dal giudice di merito.
  • La censura sulla liquidazione del danno non patrimoniale deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito afferma di aver utilizzato le risultanze peritali e criteri di stima, il ricorso deve indicare specificamente in che modo tale affermazione sia smentita dalla motivazione di primo grado.
  • La doglianza di omessa o insufficiente motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche sulla mancanza di parametri di quantificazione, ma richiede un concreto confronto con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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