Cassazione Penale, Ordinanza n. 11309/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori dati sul reato originariamente contestato, se non il profilo della recidiva oggetto dell'unico motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Roma del 15/04/2024. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso era diretto a contestare il giudizio di recidiva, ritenuto dal ricorrente non correttamente o non sufficientemente motivato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado dava conto di una motivazione sufficiente e non illogica sulla maggiore riprovevolezza del fatto, valorizzata in ragione delle precedenti condanne, e che tale apprezzamento di merito non era censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva
Il giudizio di recidiva è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sulla maggiore riprovevolezza del fatto alla luce delle precedenti condanne.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il giudizio di merito sulla recidiva quando la motivazione complessiva delle decisioni di primo e secondo grado dia conto in modo sufficiente e non manifestamente illogico della maggiore riprovevolezza del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, può essere dichiarato manifestamente infondato e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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