Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26499/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impingevano l'annullamento del licenziamento collettivo intimato da NGM s.r.l. ai ricorrenti. Le censure principali erano: (i) mancato accertamento di un centro unico di interessi tra NGM s.r.l. e NGM ADV s.r.l., che avrebbe reso improcedibile il licenziamento o imposto la riqualificazione del personale; (ii) omessa verifica che i lavoratori potessero essere adibiti anche al settore dei pannelli LED, malgrado la mancata frequenza di corsi fosse irrilevante o strumentale; (iii) violazione del divieto di prova decisiva e dell'ordine delle prove, nonché censura sulla presunta frammentazione fraudolenta dell'attività tra due società (good company / bad company).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto il criterio di scelta (esigenze tecnico-produttive e polivalenza/elasticità delle mansioni) indicato nella lettera di avvio della procedura e applicato coerentemente alla situazione di riduzione dell'attività sugli smartphone e di diversificazione verso i pannelli LED. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato in modo decisivo l'esistenza di un centro unico di interessi rilevante né la possibilità concreta e provata di riqualificazione del personale; le deduzioni sui corsi di formazione e sulla scelta societaria sono state considerate valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, anche alla luce del nuovo ambito di sindacabilità stabilito dall'art. 360 n.5. Non è stata riscontrata violazione dell'art.115 c.p.c.; il ricorso è dunque inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5

    Norme sul procedimento per i licenziamenti collettivi: la Corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione e i criteri di scelta basati su esigenze tecnico‑produttive e sulla polivalenza fossero conformi a questi articoli.

  • Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), art. 18, comma 7

    Richiamato in combinato disposto con la normativa sui licenziamenti collettivi; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da rendere illegittimo il licenziamento collettivo impugnato.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    La Corte ha applicato il nuovo testo dell'art.360, n.5 (modificato dal D.L. 22/6/2012, n.83): il sindacato in Cassazione è limitato all'omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione fra le parti; non è consentito un sindacato esteso sull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di totale omissione o di motivazione manifestamente inconciliabile o incomprensibile.

  • codice di procedura civile, art. 115

    La norma sul potere istruttorio del giudice è stata letta nel senso che la valutazione della prova rimane di merito: c'è violazione solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte o disposte d'ufficio senza potere; nella fattispecie non è avvenuto.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata in connessione con il principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio e alla corretta formazione della prova non fosse stato violato.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Ha modificato l'art.360 c.p.c.: la Corte ha applicato la nuova disciplina di sindacabilità in sede di legittimità, respingendo censure che replicano il previgente contenuto della norma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"

    La Corte ha dato atto dell'applicabilità della norma (introdotta dalla legge di stabilità 2013) e ha disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti considerata l'inammissibilità integrale del ricorso.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8‑bis (convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Rilevato esclusivamente in ordine alle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero ai sensi della normativa emergenziale; ha rilevanza procedurale e non sostanziale nel merito del ricorso.

Massime di principio

  • In giudizi su licenziamenti collettivi il giudice valuta la congruità e la motivazione delle ragioni tecnico‑produttive indicate dall'azienda; tali valutazioni di fatto sono di regola riservate al giudice di merito e difficilmente riformabili in Cassazione.
  • Per impugnare con successo un licenziamento collettivo è necessario provare in modo concreto e decisivo l'esistenza di elementi alternativi valutabili (es. esistenza di centro unico di interessi tra società, disponibilità di mansioni alternative e possibilità concreta di riqualificazione); mere deduzioni assertive non sono sufficienti.
  • Le accuse di frazionamento fraudolento dell'attività tra più società richiedono prove specifiche e non possono essere liquidate come semplici ipotesi: il giudice di merito deve valutare elementi oggettivi e dimostrabili.
  • In sede di Cassazione il sindacato di merito è limitato dall'art.360 n.5: non è consentito impugnare la sufficienza della motivazione se non per omissioni totali o per incoerenze manifeste; pertanto le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere ben circostanziate e inquadrate come omissione di un fatto decisivo oggetto di discussione.
  • Il giudice può attribuire diverso peso alle prove presentate; ciò non costituisce violazione dell'art.115 c.p.c. salvo che la decisione sia fondata su mezzi di prova non offerti dalle parti o su atti officiosi illegittimi.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto; ciò richiede una valutazione preliminare seria sulla fondatezza delle censure in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.