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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26532/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dirigente impugnava il licenziamento intimato il 3/8/2012 chiedendo, oltre al corretto calcolo del benefit auto e all'indennità sostitutiva del preavviso, l'accertamento della ingiustificatezza del recesso e il pagamento dell'indennità supplementare ex art.19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali. In appello la Corte aveva dichiarato la decadenza dall'azione per il licenziamento ritenendo applicabili i termini di impugnazione introdotti dall'art.32 L.183/2010; il ricorrente contestava tale applicazione sostenendo che la sua domanda riguardava una mera ingiustificatezza convenzionale e non una ipotesi di "invalidità" del licenziamento ricompresa nell'art.32.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art.32 L.183/2010 debba essere interpretato restrittivamente e non possa estendersi alle ipotesi di mera ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente (che danno luogo a tutela risarcitoria ex art.19 CCNL), salvo i casi di invaldità/nullità espressamente previsti dalla legge. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché esamini le altre censure sul merito dell'atto di recesso e disponga la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 604/1966, art. 6

    Stabiliva il termine di impugnazione a pena di decadenza (originariamente 60 giorni). Storicamente non si riteneva applicabile ai dirigenti per le azioni aventi ad oggetto l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo. La Corte richiama la sua portata originaria e la relazione con l'art.32 L.183/2010.

  • Legge n. 183/2010, art. 32

    Ha introdotto un regime di decadenza esteso “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. La Corte interpreta il termine "invalidità" in senso restrittivo: riguarda vizi tali da rendere l'atto incapace di produrre effetti (nullità/invalidità propriamente dette) e non la mera ingiustificatezza convenzionale del recesso del dirigente.

  • CCNL Dirigenti Aziende Industriali, art. 19

    Prevede, in caso di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, un'indennità supplementare di natura risarcitoria. Tale tutela è collegata a un atto valido ma ingiustificato e, secondo la Corte, non rientra nella nozione di "invalidità" ai fini della decadenza ex art.32 L.183/2010.

  • Legge n. 92/2012 (modifica art. 18 Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/1970)

    Con la riforma è stata estesa anche ai dirigenti la possibilità di ottenere la reintegrazione in caso di determinate ipotesi di nullità/illiceità del licenziamento; tale fatto rende possibile l'applicazione del regime decadenziale anche ai dirigenti quando sussistono ipotesi di invalidità esterne alla legge n. 604/1966.

  • Legge n. 604/1966, artt. 2 e 4

    Contengono ipotesi di nullità del licenziamento (es. per motivi discriminatori/ritorsivi) la cui applicabilità ai dirigenti è stata prevista; tali ipotesi rientrano nella nozione di "invalidità" rilevante ai fini della decadenza.

  • Codice Civile, art. 2119

    Richiamato come esempio di norma che collega alla mancanza di requisiti la conseguenza di invalidità dell'atto, utile a definire il confine tra invalidità e mera ingiustificatezza.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "invalidità/nullità" del licenziamento (che determina la caducazione dell'atto e può rientrare nella nozione di "invalidità" cui si applicano i termini decadenziali) e la "ingiustificatezza" convenzionale del recesso del dirigente (che dà luogo a tutela risarcitoria ex art.19 CCNL) perché solo la prima categoria rientra, in generale, nel regime di decadenza introdotto dall'art.32 L.183/2010.
  • Se il dirigente invoca motivi di nullità (ad es. licenziamento discriminatorio o ritorsivo) la decadenza prevista dall'art.32 può trovare applicazione: è quindi essenziale impugnare tempestivamente secondo i termini di legge.
  • Se la domanda è volta esclusivamente all'indennità supplementare prevista dal contratto (tutela risarcitoria per ingiustificatezza convenzionale), la Corte ritiene che non operi la decadenza ex art.32; pertanto in analoghe fattispecie la domanda può essere comunque esaminata anche se tardiva rispetto ai termini decadenziali introdotti dal 2010, salvo che non si sostenga una invalidità/ nullità.
  • In sede di difesa o impugnazione, qualificare correttamente il vizio denunciato (invalidità/nullità vs mera ingiustificatezza) è cruciale per la legittimità e la tempestività dell'azione; se si vuole beneficiare del regime reintegratorio occorre dimostrare gli elementi di nullità previsti dalla legge.
  • In caso di pronuncia di decadenza da parte del giudice di merito, è possibile ricorrere in Cassazione contestando la corretta interpretazione della nozione di "invalidità": la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva dell'"invalidità".

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