Cassazione Civile, Sentenza n. 27159/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS contestava che Di Fonso, socio di capitale della s.r.l. "Frutta Dieci", fosse tenuto al versamento dei contributi previdenziali nella gestione commercianti sui redditi derivanti dalla sua partecipazione societaria. L'Istituto sosteneva che, per i soci di s.r.l. iscritti alle gestioni commercianti/artigiani, la base imponibile dovesse comprendere la quota di reddito d'impresa dichiarata dalla società e attribuita al socio in base alla partecipazione, indipendentemente dalla effettiva destinazione o distribuzione degli utili (anche se gli utili fossero non distribuiti). Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto che Di Fonso non svolgesse alcuna attività lavorativa nella società e quindi i redditi derivanti dalla mera partecipazione in capitale dovessero essere qualificati come redditi di capitale e non assoggettati ai contributi commercianti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello e del Tribunale. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui nella base imponibile per il calcolo dei contributi devono essere inclusi i redditi d'impresa riferibili ad attività imprenditoriale effettivamente svolta (art. 55 d.P.R. n. 917/1986), mentre non devono essere ricompresi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione al capitale sociale quando non siano accompagnati da una prestazione di attività lavorativa. La Corte ha altresì disposto che, per il rigetto, sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 3-bis, legge n. 438/1992
L'INPS richiamava questa disposizione per sostenere l'inclusione della quota di utile nella base imponibile del socio; la Corte ha ritenuto che la norma non valga a trasformare in reddito assoggettabile a contribuzione i redditi di capitale provenienti da mera partecipazione senza attività lavorativa.
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (connesso)
Citato in connessione alla legge 438/1992; la Corte non ha accolto l'interpretazione estensiva dell'INPS che ne avrebbe ampliato la base imponibile dei soci di capitale.
legge 2 agosto 1990, n. 233
Riferimento normativo richiamato dall'INPS; la Corte ha valutato la disciplina complessiva delle gestioni previdenziali senza riconoscere obbligo contributivo sui redditi di mera partecipazione senza attività.
art. 55, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La Corte ha applicato la distinzione fiscale fra redditi d'impresa (derivanti da attività imprenditoriale) e redditi di capitale: solo i primi, quando corrispondono a un'attività effettivamente svolta dal soggetto, sono ricomprensibili nella base imponibile contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti/artigiani.
Cass. n. 11008/2021 (giurisprudenza di legittimità)
La Corte ha richiamato questa precedente decisione per affermare il principio secondo cui la mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di lavoro non produce redditi assoggettabili alla contribuzione previdenziale obbligatoria prevista per attività autonome/imprenditoriali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione)
Norma procedurale invocata dall'INPS per censurare la interpretazione della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (e comma 1-bis)
Norme sul contributo unificato utilizzate per disporre l'ulteriore versamento da parte del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- I redditi soggetti a contribuzione nella gestione commercianti/artigiani sono i redditi d'impresa derivanti da attività imprenditoriale effettivamente svolta dal soggetto; non rientrano nella base imponibile i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione al capitale di una società se non accompagnati da prestazione lavorativa.
- La qualificazione fiscale del reddito (reddito d'impresa vs reddito di capitale) è determinante per l'assoggettabilità contributiva: occorre verificare la natura del reddito e l'effettiva prestazione di attività personale del socio.
- La semplice attribuzione o la quota di utili risultante dal bilancio societario non è, di per sé, sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo se gli utili derivano da mera partecipazione finanziaria e non da attività lavorativa prestata dal socio.
- In caso di contestazione, grava sull'INPS l'onere di dimostrare che il socio ha svolto un'attività lavorativa nell'ambito della società tale da qualificare i proventi come reddito d'impresa assoggettabile a contribuzione.
- Anche quando è previsto un minimale contributivo, esso riguarda soggetti che esercitano effettivamente l'attività; la presenza del solo titolo di socio di capitale non giustifica l'applicazione automatica del minimale se manca la prestazione lavorativa.
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