Cassazione Civile, Sentenza n. 26629/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Licenziamento disciplinare intimato il 5.7.2017 a Hamidou per comportamento aggressivo e irriguardoso verso il rappresentante del Consorzio Maroc. Questioni principali: (i) assunzione dei fatti materiali contestati; (ii) omissione della contestazione disciplinare formale da parte del datore di lavoro; (iii) natura della sanzione conseguente al difetto formale (indennizzo ex art.4 d.lgs. 23/2015 vs reintegro ex art.3 d.lgs. 23/2015); (iv) censure di violazione di diritto processuale circa la devoluzione delle questioni in sede di appello e mancato esame di eccezioni istruttorie (aliunde perceptum). Global Actions ha impugnato la sentenza di secondo grado con tre motivi, denunciando in particolare che la Corte d'appello ha deciso su un capo (omessa contestazione e conseguente sanzione) che non era stato oggetto di appello da parte del lavoratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello abbia pronunciato su un capo autonomo della sentenza di primo grado (la regolarità formale del procedimento disciplinare e la relativa sanzione) che non era stato impugnato dal lavoratore in appello, con conseguente effetto di giudicato interno. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. In sostanza Cassazione ha ritenuto corretta la censura processuale del ricorrente e ha disposto il rinvio per rinnovato esame, con precisazione che la questione della omessa contestazione risultava già definita in primo grado e non poteva essere riesaminata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Art. 3 disciplinava le ipotesi di reintegro (sanzione reintegratoria). La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile una sanzione reintegratoria; Cassazione non ha deciso sul merito dell'applicabilità dell'art.3 ma ha rilevato che la questione della sanzione collegata al difetto di contestazione era un capo autonomo non impugnato in appello.
Art. 4 prevede l'indennizzo economico in caso di difetto assoluto di contestazione disciplinare. La Corte di primo grado aveva applicato la sanzione indennitaria ex art.4; la Corte d'appello l'aveva invece sostituita con la reintegrazione, ma Cassazione ha ritenuto che quella valutazione non poteva essere compiuta in appello perché il relativo capo non era stato impugnato.
Art. 7 (Statuto dei lavoratori) relativo alla regolarità del procedimento disciplinare e alla contestazione degli addebiti. La questione della omessa contestazione è stata trattata come vizio formale del procedimento disciplinare.
codice di procedura civile, art. 342
Richiamato in tema di specificità dell'appello; vincola la Corte d'appello ai profili devoluti con il motivo di appello.
codice di procedura civile, art. 434
Richiamato a conferma del principio che la devoluzione al giudice d'appello riguarda le questioni specificamente dedotte dall'appellante.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma (n. 3, 4, 5)
Norma che disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha accolto il motivo per violazione del principio di corrispondenza (n.4) e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può decidere su questioni che non sono state oggetto di impugnazione in appello: i capi autonomi di sentenza non impugnati restano definitivi (giudicato interno) e non sono devoluti al giudice d'appello.
- L'omessa contestazione disciplinare costituisce un vizio formale rilevante e, secondo la normativa (d.lgs. 23/2015), normalmente comporta la tutela indennitaria prevista dall'art.4; la qualificazione della sanzione (indennitaria vs reintegratoria) dipende dalla ricostruzione normativa e fattuale, ma non può essere riqualificata in appello se la parte interessata non ha impugnato quel capo.
- Nelle controversie disciplinari è essenziale che le parti impugnino espressamente in appello tutti i capi di sentenza che intendono rivedere; l'omissione di motivi di impugnazione produce l'impossibilità per la Corte d'appello di riesaminare quei profili.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato tutela il potere dispositivo delle parti: il giudice non può modificare l'oggetto del giudizio oltre le domande e le censure proposte dalle parti.
- Per i datori di lavoro: conservare e contestare formalmente gli addebiti disciplinari e, se necessario, impugnare in appello ogni capo di sentenza sfavorevole. Per i lavoratori: proporre appello mirato sulle questioni che si intendono riesaminare, evitando di lasciare capi autonomi della pronuncia di primo grado non impugnati.
- Se esistono eccezioni istruttorie rilevanti (es. aliunde perceptum), occorre sollevarle e farle oggetto di specifica decisione; in mancanza la loro omissione può essere considerata nel giudizio di legittimità.
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