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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 3652 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Canoni di locazione non percepiti - Tassazione - Morosità - Convalida di sfratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e ha annullato l'avviso di accertamento, ritenendo provata la mancata percezione dei canoni e rilevante il decreto di convalida dello sfratto. Pertanto, le ultime mensilità non percepite non dovevano concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo le condizioni previste dall'art. 26 del T.U.I.R.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione IRPEF dei canoni di locazione non percepiti a causa della morosità del conduttore. L'art. 26 del T.U.I.R. stabilisce in via generale che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Tuttavia, per i canoni di locazione abitativa non riscossi, la tassazione viene meno dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. La contribuente aveva dimostrato di non aver percepito le ultime mensilità del 2008 e aveva prodotto il decreto di convalida dello sfratto emesso dal tribunale competente.

Norme richiamate

  • Art. 26 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili.

    La regola generale è la tassazione dei redditi fondiari indipendentemente dall'effettivo incasso dei canoni. Per i canoni di locazione non percepiti a causa della morosità, la tassazione può essere esclusa dal momento della conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità, purché tale circostanza sia adeguatamente dimostrata.

Massime di principio

  • La mancata percezione dei canoni, da sola, non esclude automaticamente la tassazione: occorre rispettare le condizioni previste dalla normativa e fornire idonea documentazione.
  • Il decreto di convalida dello sfratto per morosità costituisce un elemento probatorio particolarmente rilevante per dimostrare che i canoni non sono stati percepiti.
  • La non imponibilità dei canoni decorre dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, non necessariamente dall'inizio della morosità.
  • È opportuno conservare contratto di locazione, solleciti di pagamento, documentazione bancaria, atti giudiziari e decreto di convalida per contestare un eventuale accertamento.
  • La decisione riguarda specificamente canoni non percepiti per morosità del conduttore e non implica che ogni mancato incasso possa essere automaticamente escluso dal reddito imponibile.

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