Cassazione Penale, Sentenza n. 15477/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rescissione del giudicato della sentenza n. 3538/2024 (conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze). Denuncia nullità assolute nel procedimento d'appello per omessa citazione dell'imputato e del difensore, inesistenza di valida elezione di domicilio, mancanza di procura ad litem e nomina di difensore per l'appello; deduce che tali nullità rendono nulla e ineseguibile la sentenza di condanna e chiedeva il rinvio del procedimento e la immediata scarcerazione (sostenendo di essere detenuto su titolo esecutivo nullo). Ha inoltre eccepito incompetenza territoriale della Corte di appello di Firenze e proposto "motivi nuovi" riproponendo le medesime doglianze e chiedendo, in via subordinata, sospensione provvisoria della sentenza, revoca del decreto di espulsione e adozione di misura cautelare diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la domanda come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e l'istanza era proposta oltre il termine di legge (30 giorni dalla conoscenza), essendo emerso dall'informativa della Questura che il Kapaj aveva avuto conoscenza della sentenza il 31/03/2025 mentre la richiesta era del 30/09/2025. Le doglianze su presunte nullità assolute dell'appello sono state considerate inidonee a costituire incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 e, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 15948/2020), tali nullità possono essere dedotte tramite la richiesta di rescissione del giudicato per la incolpevole mancata conoscenza, ma solo entro i termini di legge. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta infondata: la richiesta di rescissione va proposta alla Corte di appello del distretto dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (quindi corretta la Corte di appello di Firenze). Sono stati dichiarati inammissibili anche i "motivi nuovi". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare, a favore della cassa delle ammende, la somma equitativamente fissata in euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola la richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che la domanda del ricorrente fosse una richiesta di rescissione e che fosse proposta oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza, rendendola inammissibile
Riferimento alle nullità assolute: il ricorrente sosteneva che le nullità applicabili fossero quelle previste dall'art. 179, ma la Corte ha inquadrato la questione nel rimedio straordinario della rescissione del giudicato
Dispositivo sull'incidente di esecuzione: la Corte ha ricordato che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili mediante incidente d'esecuzione dopo il passaggio in giudicato, salvo che si agisca con la rescissione del giudicato
Sezioni Unite, sent. n. 15948 del 26/11/2020 (Lovric)
«[l]e nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»
Principio applicato dalla Corte: le nullità per omessa citazione non possono essere sollevate tramite incidente di esecuzione dopo il giudicato; si può però chiedere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza, ma entro il termine previsto dall'art. 629-bis
Norma che autorizza la condanna alle spese e alle somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro
riferimento alla "Legge Cartabia"
Citata dal ricorrente come nuovo quadro normativo su elezione di domicilio, procura e nomina difensore per l'appello; la Corte non ha accolto tale doglianza come autonoma via per evitare la prescrizione del termine di rescissione
Massime di principio
- La mancata partecipazione dell'imputato al processo d'appello per omessa citazione configura una nullità rilevabile non con l'incidente di esecuzione (art. 670) dopo il passaggio in giudicato, ma, ove sussista incolpevole ignoranza del procedimento, mediante la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis.
- La richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza va proposta entro i termini stabiliti dall'art. 629-bis (30 giorni dalla conoscenza): il decorso del termine determina l'inammissibilità.
- Il termine per proporre la rescissione è perentorio e va provata la data di conoscenza effettiva; in assenza di prova che dimostri tempestività la domanda è dichiarata inammissibile.
- La competenza per la richiesta di rescissione è della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento; pertanto non è fonte di nullità proporre l'istanza davanti alla Corte di appello che ha confermato la sentenza del Tribunale competente.
- Se si ritengono verificatesi nullità formali (es. mancanza di procura ad litem, di elezione di domicilio o di nomina difensore) è necessario valutare tempestivamente il rimedio più idoneo: dopo il passaggio in giudicato la strada non è l'incidente di esecuzione ma la rescissione del giudicato, sempre nei termini di legge.
- Chi propone ricorso infondato o tardivo può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; valutare quindi con attenzione la fondatezza e la tempestività dell'azione prima di agire.
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