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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06368/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per concorso in lesioni e per rapina pluri-aggravata. Con un unico motivo ha formalmente denunciato un vizio di motivazione, ma in sostanza ha censurato la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova, inclusa la confessione resa dall'imputato e le dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, poiché il controllo della Cassazione riguarda il rapporto tra motivazione e decisione e non il rapporto tra prova e decisione. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e immune da vizi, spiegando perché riteneva non attendibile la confessione dell'imputato e riscontrate le dichiarazioni delle persone offese. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione presenti reali anomalie o vizi logici rilevanti, non quando la censura si risolva in una mera contrapposizione tra una lettura difensiva delle prove e quella accolta dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione controlla la coerenza tra motivazione e decisione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sul significato e sul peso delle prove.
  • Quando la sentenza di merito spiega in modo congruo perché ritiene inattendibile la versione dell'imputato e valorizza le dichiarazioni delle persone offese in quanto riscontrate, la motivazione resiste al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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