Cassazione Penale, Sentenza n. 45018/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza del 13/08/2024 con cui il Tribunale di Ravenna aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro conservativo disposto con ordinanza del 25/03/2024 nei confronti di Daniel Kovacs e della società Usato Garantito s.r.l.s. Il ricorrente deduceva che, essendo stata estromessa la società quale responsabile civile (art. 87, comma 3 c.p.p.) e risultando la condanna al risarcimento solo a carico del solo imputato, erano venute meno le ragioni che giustificavano il permanere del vincolo; inoltre contestava la mancata notifica del provvedimento genetico alla società e richiamava orientamenti giurisprudenziali che ammetterebbero la revoca del sequestro in caso di venir meno dei presupposti originari.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o del non luogo a procedere, può essere revocato solo se viene prestata idonea cauzione e che la mancata impugnazione del provvedimento impositivo ai sensi dell'art. 318 c.p.p. ne determina la definitività. Il Collegio inoltre rileva che il difensore nella stessa istanza di revoca ha dichiarato di agire anche per conto della società, ammettendo la conoscenza del provvedimento da parte della persona giuridica; pertanto la mancata proposizione dell'istanza di riesame ha reso definitivo il sequestro. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in apertura per il rito cartolare (trattazione del ricorso in forma cartolare).
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge), richiamato dalla ricostruzione del motivo di impugnazione.
Norma processuale richiamata nel motivo (menzionata ma non esplicitamente interpretata nella decisione).
Richiamata nel motivo in relazione ai poteri del giudice; non ha però inciso sulla decisione di inammissibilità.
art. 41 Cost.
Richiamato nel motivo in riferimento a possibili profili costituzionali; la Corte non ritiene fondata la censura rispetto all'orientamento sul sequestro.
art. 42 Cost.
Richiamato nel motivo con riferimento ai diritti della difesa/ tutela giurisdizionale; non ha determinato accoglimento del ricorso.
art. 87, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estromissione del responsabile civile; il ricorrente sosteneva che l'estromissione giustificasse la revoca del sequestro, ma la Corte ha ritenuto che ciò non sia di per sé sufficiente a revocare un sequestro divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Prevede la possibilità di offrire cauzione: la giurisprudenza e la Corte interpretano che, prima della definitività della sentenza di proscioglimento, il sequestro può essere revocato solo se viene prestata idonea cauzione.
Regola l'impugnazione del provvedimento impositivo (sequestro): la mancata impugnazione tempestiva innanzi al tribunale del riesame determina la definitività del sequestro.
Norma applicata per la condanna alle spese e l'irrogazione di somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.
Massime di principio
- Il sequestro conservativo diventa definitivo se il provvedimento che lo ha disposto non viene tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 318 c.p.p.; in tal caso la revoca è possibile prima della sentenza definitiva solo mediante offerta di idonea cauzione (art. 319 c.p.p.).
- L'estromissione del responsabile civile (art. 87 c.p.p.) o la successiva condanna al risarcimento a carico di un solo soggetto non comportano automaticamente la revoca del sequestro, se il provvedimento iniziale non è stato impugnato o non è stata prestata cauzione.
- La dichiarazione del difensore di agire per conto della persona giuridica può costituire riconoscimento della conoscenza del provvedimento da parte di quest'ultima e precludere eccezioni basate su mancata notifica.
- Per evitare l'irricevibilità o l'inammissibilità di rimedi, è necessario valutare tempestivamente la notifica dei provvedimenti cautelari e, se occorre, proporre il riesame o offrire la cauzione prevista; l'omissione può comportare la perdita di rimedi ordinari e responsabilità per le spese.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando il motivo sia manifestamente infondato e, in presenza di profili di colpa, irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) oltre alle spese processuali.
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