Cassazione Penale, Ordinanza n. 30382/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato personalmente davanti alla Corte di cassazione un'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 17 febbraio 2026. Il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'impugnazione essere in ogni caso sottoscritta a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio che esso era stato proposto personalmente dall'interessato in violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte lo richiama insieme all'art. 613 comma 1 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione.
È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la base normativa per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso presentato in violazione della disciplina sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione.
È richiamata come fonte che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
È il riferimento implicito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, ove non vi siano elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non è validamente proposto se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato o del condannato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge in modo immediato dal contenuto degli atti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è ordinariamente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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