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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30874/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di applicazione della pena resa dal giudice di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 18 febbraio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di cocaina di lieve entità. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: ha dedotto, da un lato, l'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'omessa esposizione delle ragioni della decisione. La Corte rileva che tali censure sono manifestamente infondate, poiché contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il giudice di merito aveva comunque motivato in modo congruo su assenza di cause di proscioglimento, sussistenza degli elementi di responsabilità, qualificazione giuridica, attenuanti e determinazione della pena e dell'aumento per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, cui la sentenza impugnata è stata resa ai sensi e per gli effetti della disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo le censure sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 129 c.p.p.

    può essere evocato solo nei limiti consentiti dal controllo sulla sentenza di patteggiamento; nel caso concreto la doglianza di omessa declaratoria di proscioglimento è stata ritenuta non deducibile e comunque infondata.

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    disciplina il patteggiamento, richiamato per qualificare la sentenza di primo grado e il relativo regime di impugnazione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente indicati dalla legge; ogni censura che investa la prova della responsabilità o la sussistenza degli elementi costitutivi del reato è inammissibile.
  • Nel patteggiamento il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione del merito, ma resta confinato alla verifica della volontà dell'imputato, della corrispondenza tra richiesta e sentenza, della corretta qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena e delle misure di sicurezza.
  • La doglianza relativa all'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per introdurre un controllo pieno sulla responsabilità quando la sentenza impugnata è una decisione ex art. 444 c.p.p., salvo i limiti del controllo consentito sulla legalità dell'accordo recepito in sentenza.
  • Se il giudice che applica la pena da patteggiamento motiva congruamente su assenza di cause ostative, qualificazione giuridica, attenuanti e determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza resiste alle censure sul difetto di motivazione nei limiti del ricorso consentito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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