Sentenza del 25/06/2018 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - Notifica direttamente da parte del concessionario - Riferibilità della firma al destinatario della notifica - Disconoscimento a mezzo querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente contestava la riferibilità a sé della firma apposta sull'avviso di ricevimento. La questione era stabilire se tale contestazione potesse essere proposta con una semplice eccezione o disconoscimento oppure richiedesse la querela di falso.
La decisione
È stato affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta eseguite dagli ufficiali notificatori. L'avviso di ricevimento fa fede, fino a querela di falso, anche quanto alla provenienza e riferibilità della firma apposta. Pertanto, la contestazione della firma del destinatario deve essere proposta mediante querela di falso e non tramite semplice disconoscimento.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione diretta effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida secondo le regole del servizio postale ordinario.
Le sue disposizioni non si applicano alla notificazione diretta della cartella eseguita dal concessionario, poiché tale modalità non costituisce una notificazione eseguita da un ufficiale notificatore secondo la disciplina speciale della notificazione a mezzo posta.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è inviata direttamente dal concessionario con raccomandata e avviso di ricevimento, occorre applicare la disciplina del servizio postale ordinario, non automaticamente quella della legge n. 890 del 1982.
- L'avviso di ricevimento costituisce prova della consegna e, in linea generale, della riferibilità della firma risultante sul documento al destinatario o al soggetto legittimato alla ricezione.
- La contestazione secondo cui la firma apposta sull'avviso di ricevimento non appartiene al destinatario non può essere proposta con un semplice disconoscimento: deve essere fatta valere mediante querela di falso.
- Prima di contestare la notificazione, è necessario distinguere tra notifica diretta del concessionario e notifica eseguita da un ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore, perché le discipline applicabili possono essere diverse.
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