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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Biella

Natura e tassazione del trust con beneficiari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'istituzione di un trust con conferimento di beni immobili e beneficiari finali individuati nei discendenti del disponente. Il ricorrente sosteneva, o comunque contestava, che l'operazione fosse assimilabile a una donazione indiretta o fiscalmente neutrale fino all'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari. La decisione considera invece il trust un contratto con vincolo di destinazione, soggetto all'imposta di successione e alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali. Il presupposto impositivo viene individuato nella costituzione del vincolo di destinazione, non nel successivo trasferimento finale ai beneficiari.

La decisione

Il trust con beneficiari finali discendenti del disponente non è qualificato come donazione indiretta. La costituzione del vincolo di destinazione è ritenuta fiscalmente rilevante e soggetta all'imposta di successione, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La creazione del vincolo non è considerata fiscalmente neutrale, poiché manifesta una capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. Ne consegue il rigetto della posizione del contribuente e la conferma della tassazione applicata dall'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. 262/2006

    introduzione dell'imposizione sui vincoli di destinazione ai fini dell'imposta di successione

    La norma ha ricondotto i vincoli di destinazione nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, rendendo imponibile la costituzione del vincolo secondo l'interpretazione adottata nella sentenza.

  • Art. 53 della Costituzione

    La costituzione del vincolo di destinazione è considerata manifestazione di capacità contributiva e, pertanto, non può essere ritenuta automaticamente fiscalmente neutrale.

Massime di principio

  • Quando un trust comporta la costituzione di un vincolo di destinazione su beni, la tassazione può essere collegata già all'atto istitutivo e al conferimento, senza attendere il trasferimento finale ai beneficiari.
  • La presenza di beneficiari individuati, anche se appartenenti alla famiglia del disponente, non rende automaticamente l'operazione una donazione indiretta né la esclude dall'imposta di successione.
  • Il conferimento di immobili in trust può determinare, oltre all'imposta di successione, l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale.
  • Per valutare la tassazione di un trust occorre esaminare la sua struttura concreta, il vincolo creato, i beneficiari e gli effetti patrimoniali dell'atto, verificando la disciplina vigente e l'orientamento giurisprudenziale applicabile.
  • La costituzione di un vincolo che separa beni dal patrimonio del disponente può essere considerata un atto fiscalmente rilevante anche se il trasferimento economico definitivo ai beneficiari avviene in un momento successivo.

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