Sentenza del 25/06/2018 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Spese riqualificazione energetica - Detrazione - Immobili strumentali e locati - Sussiste - Immobili merce - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è riconosciuta per gli immobili strumentali all'attività d'impresa, anche quando siano locati a terzi, purché la locazione rientri nell'oggetto dell'attività esercitata. Il beneficio non spetta invece per gli immobili merce, ossia gli immobili destinati alla vendita nell'ambito dell'attività d'impresa. In assenza di ulteriori dettagli sul dispositivo, l'esito concreto del ricorso non è specificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità della detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di un titolare di reddito d'impresa, con particolare riferimento agli immobili strumentali concessi in locazione e agli immobili merce destinati alla vendita.
Norme richiamate
Disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
Il beneficio spetta ai titolari di reddito d'impresa sugli immobili di tipo strumentale, anche se locati a terzi, qualora la locazione rientri nell'oggetto dell'attività d'impresa; sono esclusi gli immobili merce destinati alla vendita.
La detrazione dipende dalla qualificazione dell'immobile e dal suo rapporto funzionale con l'attività d'impresa. Gli immobili strumentali possono beneficiare dell'agevolazione anche se locati, mentre gli immobili destinati alla vendita sono esclusi.
Massime di principio
- Per valutare l'accesso alla detrazione occorre distinguere tra immobili strumentali, immobili locati nell'ambito dell'attività d'impresa e immobili merce destinati alla vendita.
- La locazione non esclude automaticamente il beneficio: la detrazione può spettare se l'immobile è strumentale e la locazione costituisce oggetto dell'attività d'impresa.
- Gli immobili merce, detenuti principalmente per essere venduti, non beneficiano della detrazione per la riqualificazione energetica secondo il principio richiamato.
- La qualificazione contabile o catastale dell'immobile deve essere coerente con il suo effettivo utilizzo e con l'attività esercitata dall'impresa.
- In casi analoghi è necessario documentare sia la natura strumentale dell'immobile sia l'inerenza delle spese sostenute rispetto all'attività d'impresa.
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